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Il bilanciamento tra il principio di autonomia dello sport ed i principi dell’Unione Europea (nota a TAR Lazio, Sez. Prima Ter, dd. 06/06/2024), di Saverio Sicilia

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Titolo

Il bilanciamento tra il principio di autonomia dello sport ed i principi dell’Unione Europea

Estremi provvedimento

TAR Lazio, Sez. Prima Ter, del 06/06/2024, provv. coll. n. 11559/2024 (N. 09032/2023 Reg. Ric.) Presidente Francesco Arzillo, Referendario Silvia Simone, Referendario ed Estensore Francesco Vergine.

Massima

Sul piano della tutela giurisdizionale, il diritto vivente italiano impedisce di dare ingresso, nel processo amministrativo, alla domanda del ricorrente di an- nullare o sospendere la sanzione inibitoria irrogata dal giudice sportivo na- zionale.

Keywords

Sport – Sanzione disciplinare sportiva – Misura – Tutela giurisdizionale – Limiti – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Commento

La decisione esaminata ha origine dal ricorso proposto dal sig. OMISSIS, mem- bro del Consiglio di Amministrazione di un noto club di serie A, per ottenere la dichiarazione di nullità e, in subordine, l’annullamento delle decisioni giu- stiziali sportive nelle parti in cui gli hanno irrogato la sanzione della «inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA”. La vicenda a fondamento dell’odierno ricorso aveva convolto il club e i suoi vertici, tra cui il Sig. OMISSIS, in un procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, at- tivato con atto di deferimento della Procura Federale della FIGC del 01.04.2022. L’organo inquirente dell’ordinamento sportivo italiano aveva con- testato a diversi club, ed ai relativi esponenti ed amministratori, rispettiva- mente, la violazione degli artt. 6 e 31, comma 1, CGS FIGC e degli artt. 4 e 31, comma 1, CGS, per aver indicato, in diverse operazioni (c.d. “a specchio”), un valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori sovrastimato intenzio- nalmente (“indicando un corrispettivo superiore al reale”) e, quindi, fraudo- lentemente alterato, al solo fine di determinare “maggiori plusvalenze fittizie”. In particolare, al sig. OMISSIS, membro del Consiglio di Amministrazione del club, è stata contestata: la «violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali, nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono con- tabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € XXXXX e immobilizzazioni im- materiali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € XXXXX; condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori

perdite) e un patrimonio netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre», indicando così maggiori utili o minori perdite.

 

In primo grado, il Tribunale Federale Nazionale assolveva il club e il deferito, odierno ricorrente, ritenendo non fondato il metodo proposto dalla Procura Fe- derale per valutare il corrispettivo dovuto per l’acquisto delle prestazioni spor- tive di un calciatore, sostenendo che la fissazione dei criteri valutativi spettasse alla FIFA, ente sovraordinato alla Federazione. Tale determinazione veniva im- pugnata dalla Procura Federale innanzi alle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello che, con decisione del 27.05.2022, rigettavano il reclamo ritenendo che le operazioni, benché sospette, non potessero essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare “con ragionevole certezza giudiziale”. Avverso la citata decisione, in data 22.12.2022, la Procura Federale proponeva ricorso per revocazione parziale, ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva, al- legando nuovi elementi sopravvenuti, la cui conoscenza avrebbe certamente comportato una diversa pronuncia.

 

In particolare, la Procura Federale sosteneva di aver ricevuto, in data 24 no- vembre 2022, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, co- pia degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale OMISSIS, conte- nente elementi istruttori che avrebbero confermato l’esistenza di un intero si- stema, messo in piedi dal noto club, di scambi incrociati di calciatori con altre società sportive, finalizzati alla realizzazione di plusvalenze fittizie. Nonostante il G.I.P. di Torino avesse pronunciato decreto di archiviazione, in merito alle imputazioni della Procura di Torino, in sede sportiva, viene dichiarata ammis- sibile l’istanza di revocazione avanzata e viene sanzionato il dirigente con lini- bizione temporanea, di mesi 24, a svolgere attività in ambito FIGC, con richie- sta di estensione in ambito UEFA e FIFA. In tal senso, risultano decisive le dichiarazioni derivanti dalle intercettazioni, nonché la diversa documentazione interna al club, di “natura essenzialmente confessoria”, sulla sistematicità di alcune operazioni. Il successivo ricorso al Collegio di Garanzia del CONI ve- niva rigettato, confermando la sanzione per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e per «essersi volutamente sottratti alla potenziale applicazione dello IAS 38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito», mediante una «preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipen- denti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute». Esauriti, quindi, i gradi della giustizia sportiva, in ossequio al dettato legislativo italiano, il ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento della nullità e, in subordine, l’annullamento delle decisioni della Corte Federale d’Appello e del Collegio di Garanzia del CONI, ritenendo la legge n. 280/2003, regolante il sistema di giustizia sportiva italiana, contraria al diritto dell’Unione Europea.

 

In primo luogo, si sosteneva la violazione dei principi europei di effettività della tutela giurisdizionale, ex artt. 19 TUE, 47 CDFUE, 6 CEDU, dal momento che non è consentito al giudice amministrativo italiano di annullare o sospendere la sanzione disciplinare illegittima, prevedendo unicamente un “mero rimedio ri- sarcitorio pecuniario”. Viene, altresì, sostenuto che la predetta legge sarebbe anche in contrasto con l’art. 102 TFUE, in quanto il potere disciplinare confe- rito alla F.I.G.C. non sarebbe “collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso”, posto che le sanzioni disciplinari af- flittive non possono trovare fondamento in clausole generali suscettibili di es- sere stabilite, caso per caso, senza il rispetto dei principi di tassatività e deter- minatezza. Viene, altresì, sostenuto che la legge italiana n. 280/2003 non sia conforme all’art. 101 TFUE, in quanto non vi sono criteri e regole procedimen- tali dettagliate ed adeguate ad assicurare che le decisioni in materia disciplinare della giustizia sportiva siano trasparenti, oggettive, determinate, non discrimi- natorie e proporzionate.

 

Per tali ragioni, il T.A.R. ritiene necessario attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, in quanto il bilanciamento operato dalla legge italiana tra autonomia dell’ordinamento sportivo e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi operato dalla legge italiana, intesa secondo le coordinate poste dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 49/2011 e n. 160/2019), sembra entrare in conflitto con i principi dell’Unione Europea. In ragione del principio di supremazia nell’area delle regole non tec- niche del diritto europeo su quello nazionale, viene chiesto alla Corte di Giu- stizia se il diritto dell’Unione vada interpretato nel senso che osta: a) a che una normativa nazionale escluda il potere del giudice amministrativo di annullare o sospendere la sanzione disciplinare; b) a che una normativa nazionale con- senta agli organi dell’ordinamento sportivo di irrogare una sanzione discipli- nare inibitoria dell’attività professionale come conseguenza della violazione di una clausola generale a carattere indeterminato; c) a che il diritto interno irroghi la sanzione disciplinare dell’inibizione ad un dirigente apicale impedendogli lo svolgimento dell’attività professionale, per 24 mesi, in ambito nazionale e so-

vranazionale.

 

Avv. Saverio Sicilia

 

 

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