Obblighi cautelari del gestore di piste da sci
(un primo caso di estensione al comparto sciistico della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
CASSAZIONE PENALE, sez. III, 17 luglio 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50427; Presidente Dott. F. Izzo; Relatore Dott. S. Corbetta.
Responsabilità penale – Omicidio colposo – Slittino – Gestore pista – Violazione obblighi cautelari – Delega di funzioni – Dlgs. n. 81/2008 – Condanna
Il gestore di una pista ha l'obbligo non delegabile di valutare preventivamente tutti i rischi connessi alla pericolosità intrinseca della stessa in applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. a), d.lg. n. 81 del 2008, che, sebbene espressamente previsto nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, è estensibile, per identità di ratio, alle piste di sci e di slittino, stante l'intrinseca pericolosità della loro messa in esercizio.
Ulteriore profilo di responsabilità in capo al gestore concerne l’omesso intervento sostitutivo a fronte della colpevole inerzia del delegato, responsabile della sicurezza. Anche il gestore, al pari del datore di lavoro, può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi.
Nel caso di specie il gestore è stato ritenuto responsabile, a titolo di colpa, per la morte di un utente minore il quale a bordo di uno slittino era fuoriuscito, a causa del fondo ghiacciato, da una pista, particolarmente impegnativa per lunghezza, dislivello e pendenza, in un punto privo di protezioni, per poi precipitare a valle ed impattare contro un ostacolo, riportando un trauma cranico cerebrale che ne aveva causato il decesso.
La Corte di Cassazione ha rilevato che, nonostante la piena validità ed operatività della delega rilasciata al responsabile della sicurezza della pista (in quanto attribuita ad un soggetto in possesso di adeguate competenze tecniche e dotato delle risorse necessarie a fronteggiare le spese inerenti ai costi di manutenzione dell’impianto), in capo al gestore residua in ogni caso una posizione di garanzia, da cui discende una responsabilità per l’evento morte fondata su un duplice e concorrente profilo di colpa: da un lato, la sottovalutazione del rischio concernente la pericolosità della pista, dall’altro, l’assenza dell’esercizio dei poteri sostitutivi a fronte della colposa inerzia del delegato.
Sotto il primo profilo, la valutazione del rischio è inquadrabile come una scelta gestionale di fondo, che rappresenta un prius logico rispetto alla possibilità di trasferire ad un terzo la responsabilità in tema di sicurezza della pista e, come tale, non può essere in alcun modo oggetto di delega.
Sotto il secondo profilo è stato ritenuto che l’imprenditore non avesse esercitato la c.d. “vigilanza alta” allo scopo di attuare un potere sostitutivo consistente nell’adozione di contromisure che il delegato aveva trascurato di implementare.