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LA PERIMETRAZIONE DELLA POSIZIONE DI GARANZIA E LA GESTIONE DEI RISCHI. ELISKI, GHIACCIAI E VALANGHE NELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI AOSTA E DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO, di Riccardo Crucioli

Corte d'Appello di Torino, 25.10.2022 (dep. 27.10.2022), n. 6613.

Nell’attività di elisky, solo sull’accompagnatore grava l’obbligo di gestire concretamente la discesa degli sciatori e solo lui risponde dell’incauta esposizione a rischi oggettivi. Il soggetto che si assume contrattualmente l’obbligo di proteggere altri da eventuali pericoli deve agire secondo prudenza per garantire la sicurezza contro ogni eventuale rischio, sia esso proveniente da cause naturali che da fattori o comportamenti umani. In tema di reati colposi omissivi, l’effetto interruttivo del nesso causale può sussistere solo ove si verifichi una circostanza che introduca un rischio radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.

 

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