ŠK Slovan Bratislava v. UEFA & KÍ Klaksvík. COURT OF ARBITRATION FOR SPORT TAS/CAS 2020/A/7356 (Arbitro unico: Ulrich Haas)
Titolo |
ŠK Slovan Bratislava v. UEFA & KÍ Klaksvík COURT OF ARBITRATION FOR SPORT |
Oggetto |
TAS/CAS 2020/A/7356 (Arbitro unico: Ulrich Haas) |
Massima |
Alla luce del quadro normativo emergenziale di contrasto alla pandemia da COVID-19, la mancata disputa della gara per impossibilità di schierare in campo il numero minimo di giocatori a causa delle limitazioni di viaggio applicabili a tutti i viaggiatori in ingresso nel Paese di provenienza del club ospitante, comporta l’irrogazione della sanzione disciplinare consistente nella perdita della gara a tavolino col punteggio di 3-0. |
Keywords |
COVID-19 – Mancato svolgimento di gara – Responsabilità disciplinare |
Commento/Sintesi |
La decisione del TAS/CAS di Losanna, statuendo che nella fattispecie esaminata alcun rimprovero può essere mosso nei confronti della squadra di casa per il mancato svolgimento della gara di Champions League causato da un doppio caso di positività al COVID-19, rigetta l’appello e conferma la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo dell’UEFA.
La vicenda esaminata riguarda la mancata disputa della gara in programma per il 19 agosto 2020 tra KÍ Klaksvík (Isole Fær Øer) e ŠK Slovan Bratislava (Repubblica Slovacca), valevole per il primo turno preliminare della UEFA Champions League 2020-2021 e da cui è scaturito un verdetto a tavolino (3-0) in favore della squadra di casa.
Nel rispetto dei protocolli sanitari di prevenzione del COVID-19 ed in conformità alle prescrizioni contenute nell’Allegato del “Regolamento UEFA Champions League” (per brevità, Allegato UCLR) per la competizione in parola (Annex I to the Regulations of the UEFA Champions League 2020/2021 Season), la squadra slovacca si muove per tempo in direzione di Torshavn, effettuando i tamponi di routine prima della partenza, con risultato negativo; tuttavia, all’arrivo in aeroporto, in base ad una nuova serie di tamponi, emerge la positività di un componente dello staff tecnico e per l’intero gruppo viene prescritta la quarantena obbligatoria (ovvero il rimpatrio immediato). Ne consegue la richiesta inoltrata dal club slovacco – prontamente accolta dall’UEFA – di posticipare la gara di due giorni (21 agosto), consentendo così l’invio di una nuova delegazione di atleti e tecnici, conformemente al Regolamento citato. In modo del tutto inaspettato, anche all’interno di questo secondo gruppo, viene rintracciato un soggetto positivo e le autorità faroesi reiterano le misure di prevenzione sanitaria già assunte, impedendo così, di fatto, la disputa dell’incontro.
In conseguenza dell’accaduto, la Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo dell’UEFA apre un procedimento disciplinare, all’esito del quale (24 agosto) viene dichiarata la vittoria a tavolino in favore della squadra di casa, ai sensi dell’Allegato I.2.1 del Regolamento, a causa dell’impossibilità di riprogrammazione ulteriore della gara non disputatasi per causa imputabile al club ospite, anche alla luce delle (stringenti) esigenze di calendario indispensabili per consentire l’agevole conclusione dei turni di qualificazione.
Avverso la decisione in esame lo ŠK Slovan Bratislava interpone un ricorso presso il TAS/CAS di Losanna, lamentando – tra le altre cose – la scarsa trasparenza del sodalizio faroese in ordine al contenuto dei protocolli di prevenzione sanitaria predisposti dalle autorità di Torshavn. A tal proposito, viene richiamato il contenuto dell’Allegato I.1.1, che prescrive a carico dei club un obbligo di informativa nei confronti della UEFA in merito al contenuto delle restrizioni di viaggio operanti nei Paesi di svolgimento della manifestazione continentale. Tuttavia, a giudizio dell’appellante, il KÍ Klaksvík sarebbe stato reticente in merito all’obbligo di eseguire tamponi su tutto il personale, sia sportivo che tecnico, all’ingresso nel Paese nordico e, soprattutto, relativamente alle conseguenze in caso di positività anche di un solo passeggero, sebbene tali disposizioni sanitarie fossero in vigore sin dal 27 giugno. Inoltre, in palese contrasto con lo spirito di fair play e di leale collaborazione tra sodalizi, la squadra slovacca avrebbe appreso delle misure restrittive (rimpatrio immediato o quarantena obbligatoria in loco) solamente al momento dello sbarco sull’isola danese, mentre un’informativa più dettagliata sarebbe stata inoltrata alle autorità UEFA ben al di fuori della rigida tempistica tracciata nell’Allegato al Regolamento UCLR.
Per questi motivi, lo ŠK Slovan Bratislava – previo riconoscimento della responsabilità disciplinare del KÍ Klaksvík per non aver assolto ai prescritti obblighi informativi – chiede l’assegnazione della vittoria dell’incontro a tavolino, col punteggio di 0-3, e per l’effetto la reintegrazione nella manifestazione.
La parte resistente, invece, manifestando il proprio disaccordo con la tesi dell’appellante, insiste sulla correttezza del proprio operato, in linea con la normativa ad hoc compendiata nel Protocollo denominato “UEFA Return to Play Protocol”, imputando la responsabilità del mancato svolgimento della gara esclusivamente all’operato della squadra ospite, che avrebbe peccato di inadeguatezza per non aver garantito la completa negatività di un numero congruo di atleti in vista dell’incontro.
Il TAS/CAS, accertata la propria competenza a decidere la controversia, preliminarmente traccia una linea di demarcazione tra “restrizioni di viaggio” e “condizioni di viaggio”. Le prime prevedono, infatti, una sostanziale chiusura all’ingresso nel Paese (ad es., mediante la quarantena obbligatoria e indiscriminata per tutti i passeggeri in arrivo/transito) e sono espressamente richiamate nell’Allegato I.1.1; le seconde, invece, regolano l’afflusso di viaggiatori in entrata mediante l’ausilio di limitazioni o controlli – assimilabili al check dei passaporti o delle carte d’imbarco –, ma non incidono sulla libertà dei soggetti risultati negativi agli accertamenti sanitari.
In linea di massima appare evidente che soltanto le restrizioni, ponendo un ostacolo tendenzialmente insormontabile allo svolgimento della gara nella nazione del club ospitante, facciano sorgere un obbligo di comunicazione preventiva agli organi UEFA, al fine di riprogrammare l’incontro, se del caso, in campo neutro.
In particolare, inoltre, si evidenzia la circostanza secondo cui le autorità sanitarie faroesi non avevano stabilito alcuna restrizione in senso stretto, ma che le condizioni di viaggio imponevano la mera esecuzione di tamponi all’arrivo in aeroporto, come previsto dai protocolli sanitari adottati in tutta Europa. Solo in caso di conclamata positività di uno o più passeggeri, sarebbero scattate misure autenticamente restrittive per l’intero gruppo di viaggio.
Nelle motivazioni che sorreggono il rigetto del ricorso, il Tribunale di Losanna coglie nel segno quando afferma che la formulazione dell’Allegato I.1.2 al Regolamento UCLR è chiara nel postulare la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto di comunicazione all’UEFA e il mancato svolgimento della gara, ai fini del riconoscimento di una responsabilità disciplinare in capo alla squadra di casa. Elemento causale che, nella fattispecie, appare insussistente per una duplice serie di ragioni. In primo luogo, la reale motivazione alla base del forfait si può identificare con la reiterata positività al COVID-19 dei tesserati del club ospite. In secondo luogo, ammesso e non concesso che la squadra ospite fosse all’oscuro delle limitazioni allo sbarco a Torshavn, lo ŠK Slovan Bratislava ha sostanzialmente accettato lo status quo inviando una seconda spedizione – anch’essa sfortunatamente positiva al virus – con ciò privando di rilevanza il dato formale derivante della supposta asimmetria informativa, ai fini del corretto e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva. |
Autore |
Avv. Gaetanino Rajani |