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TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE 0043 2024-2025

Titolo/Oggetto

Atto di deferimento della Procura Federale n. 2841 /108pf24-25/GC/blp del 31 luglio 2024 

Estremi provvedimento

Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare - composto dai Sig.ri:

Carlo Sica – Presidente, Gaetano Berretta – Componente, Roberto Pellegrini – Componente, Salvatore Priola - Componente (Relatore), Francesca Paola Rinaldi – Componente, Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore), Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore), Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

Decisione/0043/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0029/TFNSD/2024-2025

Massima

In forza del combinato disposto degli artt. 65 e 79 (il cui testo riproduce pressocché pedissequamente quanto previsto dall'art. 25, c. 1°, CGS CONI), il Tribunale Federale si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo “in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”, sicché per radicare la competenza “residuale” del Tribunale Federale è sufficiente che la questione – purché rilevante per l’ordinamento sportivo – non sia stata fatta oggetto di un ricorso innanzi al Giudice sportivo. Pertanto, allorché sia spirato il termine di cui all’art. 61, 3° comma, CGS senza che la Procura Federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo, è ammesso il ricorso al Tribunale Federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all’art. 61, comma 3, CGS.

 

L’art. 4, comma 1, CGS FIGC sancisce che: << I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva>>.

L’art. 31, comma 1, CGS FIGC sancisce che: << Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.

 

Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida>>.

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

Il caso in questione riguarda la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, relativa all'atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di A. P., amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della S.S. Turris Calcio S.r.l., e della stessa società calcistica.

La violazione contestata al sig. P. riguarda il mancato rispetto degli obblighi imposti dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.) in materia di gestione dei conti correnti utilizzati per il pagamento degli emolumenti ai tesserati e delle relative ritenute fiscali.

 

In particolare, si evidenzia che i pagamenti relativi agli stipendi di maggio 2024 e alle ritenute Irpef di aprile 2024 sono stati eseguiti tramite conti correnti non dedicati esclusivamente a tali operazioni, come invece previsto dalla normativa federale.

L’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) impone ai dirigenti sportivi il dovere di assicurare che i pagamenti degli emolumenti e delle ritenute avvengano in modo conforme a precise regole contabili, utilizzando conti correnti dedicati.

 

La violazione di tali norme è considerata una mancanza di lealtà e correttezza gestionale, in violazione dell’art. 4 del C.G.S., che impone ai tesserati il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza in tutte le attività legate all’organizzazione sportiva.

La società S.S. Turris Calcio S.r.l. è stata deferita per responsabilità diretta, in quanto gli atti illeciti sono stati posti in essere dal proprio legale rappresentante pro tempore, e per responsabilità propria, in quanto direttamente responsabile della corretta gestione dei propri conti e delle operazioni di pagamento.

 

Prima dell’inizio del processo, la Procura Federale e le parti deferite hanno proposto un accordo ex art. 127 del C.G.S., che consente alle parti di concordare sulle sanzioni da applicare in presenza di determinate condizioni. Questo istituto permette di evitare un lungo processo dibattimentale, laddove vi sia ammissione delle violazioni e le sanzioni proposte risultino congrue rispetto alla gravità dei fatti.

In questo caso, il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto corrette sia la qualificazione dei fatti sia le sanzioni proposte, applicando una ammenda di 1.000 euro per il sig. P. e un'ammenda di pari importo per la S.S. Turris Calcio S.r.l.

 

Il Tribunale ha ritenuto necessario ribadire l'importanza del rispetto delle norme contabili e fiscali nel mondo del calcio professionistico, ove la trasparenza e la regolarità finanziaria sono requisiti fondamentali per garantire la correttezza gestionale e il buon funzionamento delle società sportive.

Il provvedimento evidenzia l'importanza del rispetto delle norme federali in materia di gestione finanziaria e l'obbligo per le società sportive di operare con trasparenza e correttezza, soprattutto nella gestione degli emolumenti e degli oneri fiscali.

Le sanzioni pecuniarie, sebbene contenute, riflettono una volontà di ribadire tali principi, mantenendo un giusto equilibrio tra il riconoscimento delle responsabilità e la proporzionalità delle conseguenze sanzionatorie.

 

Dott. Matteo Capogreco

 

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