TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE 0042 2024-205
Titolo/Oggetto |
DECISIONE SUL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 2411/896PF23-24/GC/GR/FF DEL 29 LUGLIO 2024 – GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - decisione N. 0042/TFNSD – 2024-2025 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0024/TFNSD/2024-205 – Giuseppe Rotondo (Presidente), Antonella Arpini (Componente relatore), Serena Callipari (Componente), Gaia Golia (Componente), Maurizio Lascioli (Componente), Giancarlo Di Veglia (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 4, comma 1, CGS dispone che: «I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». L’art. 21, comma 9, CGS stabilisce che: «I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi». L’art. 127, comma 1, CGS sancisce che: «Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura».
L’art. 23 NOIF prevede che: «1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico. 2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali. 3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico. 4. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria previste dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari». L’art. 26, comma 1, del Regolamento del settore tecnico sancisce che: «Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento Portieri è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi».
L’art. 26 quater del Regolamento del settore tecnico stabilisce che: «1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato “Primavera”. Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi. 2. L’abilitazione Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l‘attuazione all’Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata. 3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore». L’art. 37, comma 1, del Regolamento del settore tecnico prevede che: «I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare si è pronunciato, con sentenza n. 0042/TFNSD-2024-2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale, n. 2411/896pf23-24/GC/GR/ff, del 29 luglio 2024, nei confronti dei Sig.ri S.D.M, A.C., M.G., M.R., nonché della Società Modena FC 2018 Srl. La Procura Federale deferiva il Sig. S.M.D., all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Modena FC 2018 Srl, per aver esercitato l’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della predetta Società nella stagione sportiva 23-24, nonostante fosse tesserato per la stessa come collaboratore tecnico senza, tuttavia, essere in possesso dell’abilitazione di allenatore dei portieri e, pertanto, per aver violato l’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che dal combinato disposto con l’art. 23, commi 1 e 2 delle NOIF, gli artt. 26, comma 1, 26 quater, commi 1 e 2 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico.
Altresì, all’allenatore veniva riconosciuta l’aggravante ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. m), CGS per aver svolto l’attività in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare. La Procura Federale accusava il Sig. S.M.D. di aver violato anche gli artt. 4, comma 1, e 21, comma 9, CGS, per aver varcato sia gli spogliatoi della squadra U17 della Società Modena FC 2018 Srl, sia il terreno di gioco nonostante fosse stato squalificato con C.U. della FIGC-LND n. 246 del 28 dicembre 2023.
Venivano deferiti anche i Sig.ri A.C. e M.R., i quali, all’epoca dei fatti, ricoprivano rispettivamente il ruolo di responsabile tecnico del Settore giovanile e consigliere delegato e legale rappresentante della Società Modena FC 2018 Srl, per aver violato l’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2 delle NOIF, gli artt. 26, comma 1 e 26 quater, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto entrambi avevano consentito al sig. S.D.M. di svolgere l’attività di allenatore dei portieri della squadra U17 della Società Modena FC 2018 Srl nella stagione sportiva 23-24 e, per aver permesso all’allenatore, sebbene squalificato a seguito del C.U. di cui sopra, di entrare negli spogliatoi occupati dalla squadra U17 del Modena, nonché sul terreno di gioco, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 21, comma 9, CGS. Altresì, la Procura Federale deferiva il sig. M.G., all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società Modena FC 2018 Srl, per non aver impedito l’ingresso all’allenatore, Sig. S.M.D., negli spogliatoi della squadra U17 del Modena e nel terreno di gioco, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 21, comma 9, CGS. Infine, veniva deferita anche la Società Modena FC 2018 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, CGS, per le condotte sopra descritte, poste in essere dai propri tesserati Sig.ri S.M.D., A.C., M.R. e M.G.
Il Collegio, dopo aver esaminato l’istanza di rinvio presentata dalla Società e dai suoi tesserati, la rigettava, in quanto non riteneva sussistenti i presupposti per il suo accoglimento in virtù del fatto che l’avviso di convocazione dell’udienza risultava notificato ai deferiti in data antecedente alla riunione per la quale veniva richiesto il rinvio. Il Tribunale, in conclusione, dopo aver valutato le proposte di accordo concordate dai deferiti con la Procura Federale ex art. 127, comma 1, CGS, nel ritenerle congrue, irrogava le seguenti sanzioni: al Sig. S.M.D. mesi quattro e giorni venti di squalifica; al Sig. A.C. giorni ventitré di inibizione ed euro 1.200,00 di ammenda; al Sig. M.G. giorni quarantasette di inibizione; al Sig. M.R. giorni ventitré di inibizione ed euro 1.200,00 di ammenda e nei confronti della Società Modena FC 2018 Srl l’ammenda di euro 1.000,00. |
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Avv. Ludovica Cohen |