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Sanzionato il soggetto facente parte dell'ordinamento federale che offende l'istituzione sportiva

Titolo/Oggetto

Sanzionato il soggetto facente parte dell'ordinamento federale che offende l'istituzione sportiva

Estremi provvedimento

FIGC - Decisione n. 85/TFN-SD del 20/01/2021

Massima

I soggetti dell'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 23, c. 1, CGS – FIGC, hanno il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi in grado di ledere la reputazione del CONI, della FIGC, della UEFA e della FIFA nonché delle persone, delle società e degli organismi operanti nei rispettivi ambiti, dovendosi intendere pubbliche le dichiarazioni lesive rese in pubblico, ovvero che per i destinatari cui si rivolgono, per il mezzo adottato o per le modalità stesse della comunicazione, risultano destinate ad essere conosciute da più persone.

Keywords

Dichiarazioni lesive, reputazione, istituzione sportiva, disciplina

Commento/Sintesi

Il Tribunale federale della FIGC, sezione disciplinare, ha sanzionato il comportamento lesivo di un soggetto facente parte dell'ordinamento federale e consistito in una serie di dichiarazioni offensive in ordine a specifici fatti di gara.

 

In particolare, il sig. S.C., all’epoca del fatto vice presidente della Società US Grosseto 1912 SSARL, con riferimento alla gara Grosseto – Lecco del 15.11.2020 di Lega Pro girone A, rilasciava su due testate giornalistiche alcune dichiarazioni che la Procura federale, attivata sul punto dalla Segreteria Generale della Lega Pro, riteneva idonee a fondare il deferimento del loro autore per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 CGS – FIGC, per aver questi espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata (oltre che della reputazione, della competenza e della capacità dell'arbitro di gara).

 

Tali dichiarazioni, secondo la Procura, erano da ritenersi pubbliche (art. 23 comma secondo CGS – FIGC) in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità della loro diffusione, avvenuta attraverso il web.

 

In sede dibattimentale, rilevata la mancata partecipazione del deferito - che nemmeno svolgeva attività difensiva, ciò costituendo una implicita non contestazione dei fatti oggetto di deferimento – il TF ribadiva l'applicabilità dell'art. 23 CGS – FIGC: da un lato, al primo comma, la norma pone in capo ai soggetti dell’ordinamento federale il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA; dall'altro lato, al comma secondo, vi è la precisazione per cui le dichiarazioni lesive devono essere considerate pubbliche quando sono rese in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione esse sono destinate ad essere conosciute o possono essere conosciute da più persone, come nel caso di specie, trattandosi di espressioni offensive del decoro, della dignità e della reputazione dell'istituzione calcistica, rilasciate e diffuse per il tramite del web.

 

All'incolpazione del deferito, attesa la gravità delle sue dichiarazioni, seguiva la sanzione di mesi 2 di inibizione e € 5.000,00 di ammenda.  

Autore

Dott. Patrizio Rubechini, Componente Corte di Appello FIPSAS

 

 

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