FISI 21/2018 "Contestazione del provvedimento di diniego della qualifica di allenatore federale e della normativa federale vigente"
Titolo |
Contestazione del provvedimento di diniego della qualifica di allenatore federale e della normativa federale vigente |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione Tribunale Federale FISI (Decisione n. 21 emessa il 3.10.2018 e depositata il 12.10.2018) |
Massima |
Il ricorso avverso il diniego alla qualifica di Allenatore Federale per motivi afferenti ai vizi derivati dall’operato della Commissione giudicatrice, alla composizione e alle regole di giudizio adottate dalla stessa Commissione e disciplinate dal Regolamento della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino, deve essere comunicato a tutti i soggetti che avevano partecipato all’esame e che avevano quindi interesse alla conservazione dell’atto applicativo, ossia il giudizio della Commissione. Una pronuncia che comporti l’annullamento delle norme di un Regolamento contrarie ai principi del CONI avrebbe efficacia erga omnes ed ex tunc, travolgendo le posizioni di tutti i partecipanti e non solo di taluni, poichè gli effetti dell’annullamento non possono essere circoscritti al solo ricorrente, essendo in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario. |
Keywords |
qualifica di allenatore; regolamenti federali; provvedimento di diniego; controinteressati. |
Commento |
Nel caso di specie, un tesserato FISI chiedeva al Tribunale Federale la revoca del provvedimento di diniego della qualifica di Allenatore di II livello adottato nei suoi confronti e, per l’effetto, l’attribuzione allo stesso della predetta qualifica. In particolare, il tesserato lamentava che l’intera procedura dell’esame si fosse svolta in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza imposti dallo Statuto CONI in relazione all’indeterminatezza dei punteggi attribuibili ai candidati, alle modalità di svolgimento della prova di correzione video e allo svolgimento della prova scritta e orale. La censura era quindi rivolta sia al Regolamento della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino che all’operato della Commissione d’esame. Il Tribunale Federale, nel pronunciarsi sul ricorso, rilevava che al caso di specie fosse applicabile l’art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva che prevede che “copia del ricorso è trasmessa, a cura del ricorrente, alla parte intimata e alle altre parti eventualmente interessate al giudizio”. In particolare, il ricorrente avrebbe dovuto comunicare il ricorso tanto ai soggetti che avevano superato l’esame, in quanto questi avevano interesse alla conservazione del giudizio della Commissione, tanto a coloro i quali non avevano superato l’esame per evitare applicazioni differenti della normativa generale in relazione al medesimo atto applicativo. Posto che il tesserato presentava il ricorso contro la Federazione Italiana Sci e contro la Scuola Tecnici Federali, senza darne avviso ad alcuno dei partecipanti all’esame controinteressati, il Tribunale Federale ne dichiarava l’inammissibilità. |
Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |