FIR 5/2017 "Modalità di impugnazione di Assemblea elettiva nella normativa F.I.R."
Titolo |
MODALITA’ DI IMPUGNAZIONE DI ASSEMBLEA ELETTIVA NELLA NORMATIVA F.I.R.
|
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Corte Federale di Appello F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) – Decisione 6 aprile 2017 n. 5 (s.s. 2016/2017) – Dott. Giuseppe Leotta (Presidente e relatore) (Dichiara inammissibili due reclami proposti per l’annullamento dell’assemblea elettiva del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del 1 aprile 2017). |
Massima |
La riserva di impugnazione di delibera assembleare deve, a pena di inammissibilità, essere dichiarata al Presidente, prima della conclusione dell’assise, ed essere verbalizzata. Il reclamo, da proporre nel termine di sette giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea, deve essere notificato a pena di improcedibilità a tutti i controinteressati. La nozione di controinteressato nel processo sportivo differisce da quella propria del processo amministrativo e si qualifica con riferimento al soggetto (o ai soggetti) portatore di un interesse contrario a quello del reclamante, indipendentemente dalla sua formale menzione all’interno dell’atto impugnato.
|
Keywords |
Assemblea elettiva – Contestazioni circa la sua validità – Condizioni – Requisito di tempestività – Oneri formali - Contro interessati – Nozione – Differenze con la nozione nel processo amministrativo – Artt. 13 e 22 Regolamento Organico F.I.R. |
Commento |
Previa la riunione di due distinti reclami, la Corte Federale di Appello FIR ha dichiarato inammissibili le impugnazioni con cui due tesserati (una società esclusa dall’assemblea ed un tesserato che aveva concorso per la carica di presidente del Comitato regionale) avevano contestato la regolarità dello svolgimento della assemblea elettiva del neocostituito Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia. La Corte – che decide in grado unico, con provvedimento non soggetto ad impugnazione – ha posto alcuni principi concernenti le modalità di rituale presentazione del reclamo. Anzitutto, è richiesto, a pena di inammissibilità, che l’intenzione di impugnare l’assemblea (che dovrà proporsi con reclamo alla Corte Federale di Appello, nel termine di sette giorni dalla celebrazione dell’assise) venga manifestata durante il suo svolgimento, con dichiarazione indirizzata al Presidente e che dovrà risultare dal relativo verbale. Il reclamo, poi, deve essere “comunicato alle parti eventualmente contro interessate nello stesso termine per la sua proposizione” (art. 13 R.O. co. 7). La nozione di controinteressato rilevante nel processo sportivo è coincidente con quella di qualsiasi soggetto che abbia “un interesse sostanziale diretto ed esattamente contrario rispetto a quello fatto valere dal reclamante”. La Corte di Appello FIR, dunque, ha evidenziato le differenze che sussistono, quanto all’individuazione del soggetto qualificabile alla guisa di “contro interessato” tra processo sportivo e processo amministrativo, evidenziando come nel primo l’obbligo di comunicazione attenga alle parti eventualmente controinteressate, dunque tutte quelle portatrici di un interesse contrario all’annullamento della delibera, mentre nel processo amministrativo è richiesto che il ricorso sia notificato “almeno ad un controinteressato… individuato nell’atto stesso”. La Corte ha definito il controinteressato, nell’ordinamento sportivo secondo le norme applicate dalla F.I.R. “non colui che ha solo un generale interesse alla conservazione dell’atto impugnato … ma soltanto colui il quale abbia (eventualmente, come esattamente afferma la norma federale) un interesse sostanziale diretto e esattamente contrario rispetto a quello fatto valere dal reclamante”. Ai fini della individuazione, in termini pratici, del soggetto necessariamente destinatario della notifica del ricorso, dunque, la Corte Federale di Appello F.I.R. ha richiamato le categorie processual-civilistiche del litisconsorzio e dell’interesse ad agire, quali parametri attraverso cui individuare esattamente il “controinteressato”, nel caso di specie, identificati nelle figure del Presidente eletto (portatore di un interesse simmetrico a quello del reclamante, che attraverso l’impugnazione mirava ad elidere l’efficacia dell’elezione) ed nel Comitato regionale neocostituito (titolare di un interesse derivato e riflesso, consistente nella conservazione degli atti dei propri organi e contrario rispetto a chi ne chiede l’invalidazione).
Autore: La redazione |