FIPAV 7/2017 "Divieto di scommessa in ambito Fipav"
Titolo |
Divieto di scommessa in ambito Fipav
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIPAV (Comunicato Ufficialen. 7 del 13.9.2017) |
Massima |
La disposizione contenuta nell’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 10 dello Statuto FIPAV non si pone assolutamente in contrasto con la più generale norma sancita nell’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, costituendone invece una più specifica emanazione, diretta ad esplicitare quale possa essere il “diretto interesse” cui ricondurre il divieto di scommettere, così riducendo il margine di discrezionalità in capo a chi è tenuto a vigilare sull’osservanza delle norme ed a sanzionare la violazione delle stesse. |
Keywords |
Obblighi degli atleti, Divieto di scommessa, Codice Comportamento Sportivo CONI, Statuto FIPAV |
Commento |
Il divieto di scommessa per i tesserati viene richiamato in diversi Regolamenti dell’ordinamento sportivo. In particolare, l’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI prevede che “è fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse”. Dall’altra parte le carte federali (cfr. art. 10 Statuto Fipav) stabiliscono che “è fatto loro divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell’ambito della FIPAV”. I tesserati si sono difesi rilevando che l’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI limitail divieto di scommettere alle sole competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse e non quindi ad ogni gara nell’ambito della pallavolo. Di contro, il Tribunale Federale ha operato un coordinamento tra le due norme, rilevando che l’art. 10 dello Statuto FIPAV non si pone assolutamente in contrasto con la più generale norma sancita nell’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, costituendone invece una più specifica emanazione, diretta ad esplicitare quale possa essere il “diretto interesse” cui ricondurre il divieto di scommettere, così riducendo il margine di discrezionalità in capo a chi è tenuto a vigilare sull’osservanza delle norme ed a sanzionare la violazione delle stesse. |
Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano, Componente del Comitato di Coordinamento e Docente del Master di I° Livello in Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca |