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FIPAV 32/2018 "Produzione di false attestazioni di pagamenti"

Titolo

Produzione di false attestazioni di pagamenti

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione Tribunale Federale FIPAV (Comunicato Ufficiale n. 32 del 21.11.2018)

Massima

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva, previsti dall’art. 16 dello Statuto FIPAV, dall’art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, nonché dagli artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, aver prodotto attestazioni di pagamento di emolumenti dovuti ad un proprio tesserato, che in realtà non sono mai stati corrisposti. Una simile condotta è, infatti, gravemente lesiva dell’immagine e del decoro della Federazione sportiva.

Keywords

False attestazioni; principi di lealtà e correttezza; doveri dei tesserati

Commento

Il caso di specie verte su un fatto verificatosi nel corso di un procedimento disciplinare, in cui il Tribunale Federale rimetteva gli atti alla Procura affinché valutasse il comportamento posto in essere da un Tesserato, Presidente di una società sportiva, il quale, nel corso del giudizio a suo carico aveva prodotto una disposizione di bonifico bancario attestante il pagamento di emolumenti arretrati nei confronti di una propria atleta, risultata poi non veritiera.

La Procura Federale decideva di procedere nei confronti del Tesserato perché riteneva fossero provati gli elementi di colpevolezza a carico dell’incolpato. Secondo l’organo inquirente il Tesserato con la propria condotta aveva violato l’art. 16 dello Statuto FIPAV, in cui, tra l’altro, si afferma che “gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del Coni”; dovere di ciascun Tesserato che viene richiamato sia dall’art. 19 del RAT, che dagli artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.

Il Tribunale Federale, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura, affermava che la condotta tenuta dal Presidente era particolarmente grave poiché era stata posta in essere al solo fine di inquinare un procedimento a suo carico, tentando di ottenere una pronuncia a lui favorevole. Un simile comportamento, proseguiva il Tribunale, aveva leso gravemente l’immagine ed il decoro della Federazione Italiana di Pallavolo.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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