Decisione della CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE – CR LOMBARDIA N. 18 DEL 28.09.2023
Titolo/Oggetto |
Decisione della CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE – CR LOMBARDIA N. 18 DEL 28.09.2023 |
Estremi provvedimento |
Corte Federale D’Appello Nazionale Sez. Unite- decisione N. 0069/CFA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0063/CFA/2023-2024 – Mario Luigi Torsello (Presidente), Salvatore Lombardo (Componente), Vincenzo Barbieri (Componente), Maria Barbara Cavallo (Componente), Sergio Della Rocca (Componente relatore) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 35 CGS sancisce che: «1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione. 5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica. 6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile. 7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi».
L’art. 36 CGS dispone che: «1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico».
L’art. 102 CGS prevede che: «1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. 2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Federale D’Appello, Sez. Unite, n. 0069/CFA/2023-2024 accoglie il reclamo proposto dal Presidente Federale.
La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dal Presidente pro tempore della Federazione Italia Giuoco Calcio, ai sensi dell’art. 102 del CGS, avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, C.U. n. 18 del 28.09.2023 concernente la sanzione inflitta al tesserato F.A., calciatore della U.S. Bollatese.
Il Presidente Federale, ritenuta la sproporzione tra la gravità del fatto violento e la sanzione inflitta, proponeva ricorso rappresentando che, in occasione della gara U.S. Bollatese – Vighi 1967, valevole per il Campionato Coppa Lombardia terza categoria, al minuto 26° del primo tempo, il calciatore F.A., durante la notifica dell’espulsione per doppia ammonizione da parte dell’Arbitro, aveva rivolto nei confronti di quest’ultimo, dapprima, offese irriguardose e, successivamente, gli aveva spinto la guancia destra, facendogli ruotare la testa e cagionandogli un minimo dolore.
A seguito di tale episodio, il Direttore di gara sospendeva definitivamente la gara e si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Milano dove gli veniva diagnosticata una contusione sul volto a seguito di percosse, con prognosi di un giorno di malattia.
Il Giudice di prime cure presso il Comitato Regionale Lombardia, dopo aver esaminato gli atti arbitrali ufficiali, configurava il comportamento del tesserato come una condotta violenta e, pertanto, irrogava, ex art. 35, comma 4, CGS, nei confronti del calciatore F.A., la sanzione della squalifica fino al 3 settembre 2027.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Lombardia, preso atto del comportamento del calciatore, riformulava la decisione di primo grado e infliggeva allo stesso la squalifica fino al 3 settembre 2024, ovvero un anno dall’evento.
A fondamento della decisione del Giudice di secondo grado vi era la presunta differenza fra condotta violenta e quella gravemente antisportiva che avrebbe giustificato, se del caso, l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 35, comma 1, CGS, ridotta della metà.
La Corte Federale d’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva il ricorso proposto dal Presidente Federale.
La Corte, preliminarmente, precisava la ratio dell’istituto della legittimazione straordinaria del Presidente Federale, ex art. 102 CGS, diretto a tutelare la corretta applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente è il massimo garante.
La Corte, ad espletamento della propria motivazione, riteneva fondato il reclamo, in quanto i fatti oggetto di gravame risultavano descritti nel referto di gara e documentati dalle certificazioni sanitarie rilasciate da una struttura pubblica.
Dalla lettura di tali documenti, emergeva che, successivamente alla doppia ammonizione nei confronti del calciatore, lo stesso aveva avuto un atteggiamento offensivo sia verbale che fisico nei confronti dell’Arbitro.
Il Collegio riteneva che il comportamento posto in essere dal tesserato non era una mera condotta irriguardosa prevista dall’art. 36 CGS, bensì una condotta violenta, sfociata in una azione “impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”, ai sensi dell’art. 35 CGS.
La Corte, altresì, precisava che, come previsto nella decisione a Sezioni Unite n. 11/2023, la locuzione “lesione personale”, citata nell’art. 35, comma 4, CGS, non deve essere intesa secondo il diritto penale - che distingue tra percosse, ex art. 581 c.p. e lesioni personali, ex art. 582 c.p. - dovendosi tenere conto, nell’ordinamento sportivo, dell’effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico, nel caso in esame, dell’ufficiale di gara e della sua certificazione oggettiva da parte della struttura sanitaria pubblica.
La Corte, ancora, sottolineava che il legislatore sportivo è intervenuto al fine di contrastare la violenza nei confronti dei Direttori di gara con il Codice del 2019, prevedendo un articolo specifico intitolato “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”. Tali riforme sono state apportate a seguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri.
Va sottolineato l’ulteriore inasprimento delle sanzioni, previste con C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, applicabili al caso di specie.
Altresì, la Corte evidenziava che la figura del Direttore di gara non solo ritrae colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione, ma, soprattutto, è la figura che in campo rappresenta il regolamento di gioco e si assume la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo.
La Corte, in conclusione, riteneva che la decisione del Giudice Sportivo d’Appello Territoriale era errata nel suo percorso logico-giuridico, poiché il comportamento del calciatore rientrava nella fattispecie prevista dall’art. 35, comma 4, CGS.
L’art. 35, comma 7, CGS sancisce che le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia sportiva devono disporre che le sanzioni irrogate vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle Società professionistiche e di settore giovanile.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale D’Appello accoglieva il ricorso proposto dal Presidente Federale e, per l’effetto, rideterminava la sanzione della squalifica per anni 4 nei confronti del tesserato F.A. |
|
Avv. Ludovica Cohen |