Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – C.U. N. 96 DEL 06.02.2024 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – C.U. N. 96 DEL 06.02.2024 - GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I- decisione N. 0143/CSA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0222/CSA/2023-2024 – Umberto Maiello (Vice Presidente), Maurizio Greco (Componente), Michele Messina (Componente relatore), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 13 sancisce che: «1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. 3. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante».
L’art. 36 CGS prevede che: «1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico».
L’art. 61, comma 1, CGS dispone che: «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. I, n. 0143/CSA/2023-2024 respinge il reclamo proposto dalla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.
La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, che aveva inflitto, a carico del suo tesserato, Sig. A.B., la squalifica per due giornate effettive di gara, in occasione dell’incontro Ascoli – Südtirol del 04.02.2024.
La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al termine dell’incontro, all’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, il calciatore rivolgeva, in maniera reiterata, espressioni connotate da insulti nei confronti del Direttore di gara.
La Società, nel proporre ricorso, oltre a richiedere l’applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS, in via preliminare, domandava la riforma della squalifica da due ad una giornata effettiva di gara e, in via subordinata, la riduzione da due ad una giornata effettiva di gara con l’applicazione della sanzione dell’ammenda ritenuta di giustizia.
La reclamante, a fondamento delle proprie ragioni, dopo aver riportato i fatti occorsi durante la partita e aver ricostruito gli episodi sanzionati dal Giudice, dopo aver sottolineato l’assenza di intenzionalità offensiva per le espressioni rivolte dal calciatore, considerandole semplicemente irrispettose e inopportune, affermava che le stesse non erano rivolte al Direttore di gara, bensì ad un calciatore della squadra avversaria.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.
La Corte, preliminarmente, evidenziava che la condotta oggetto di gravame risultava documentata dal referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, fa piena prova circa i fatti accaduti. Altresì, il Collegio riteneva che le espressioni proferite dal calciatore erano da considerare come ingiuriose.
Il Collegio in motivazione precisava che nel referto era riportato che il calciatore dell’Ascoli, a fine partita, raggiungeva l’Arbitro proprio all’entrata del tunnel che portava agli spogliatoi e rivolgeva nei suoi confronti continue espressioni ingiuriose.
Il comportamento posto in essere dal tesserato rientrava in quelle previste e condannabili ai sensi e per gli effetti dall’art. 36, comma 1, lett. a), così modificato dal C.U. n. 165/A del 20.04.2023 che, salvo l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, prevede la sanzione minima dell’inibizione per 4 giornate, o a tempo determinato, nel caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
La Corte, al fine di decidere, riteneva che la richiesta, avanzata dalla ricorrente, del riconoscimento delle circostanze attenuanti, previste dall’art. 13 CGS, non poteva trovare accoglimento e non permetteva di mitigare la posizione del calciatore e, quindi, configurare una diversa e più tenue ipotesi disciplinare, in quanto detta circostanza, più che un elemento fortuito, imprevedibile ed inevitabile, appariva come un fattore ordinario di ogni competizione, tanto più se di alto livello.
In conclusione, il Collegio, nel ritenere congrua le sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, che tra l’altro aveva contenuto la squalifica per due giornate, laddove il minimo edittale previsto dal Codice di Giustizia per episodi di condotte ingiuriose e irriguardose nei confronti dei Direttori di gara è pari a quattro giornate, riteneva non conforme la richiesta, avanzata dalla Società, di riduzione della sanzione inflitta poiché non vi era alcun riferimento a fatti specifici o generici eventualmente riconducibili all’art. 13 CGS, che poteva determinare una valutazione attenuata della sanzione prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla Società Ascoli Calcio 1989 S.p.A. |
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Avv. Ludovica Cohen |