Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – C.U. N. 42 DEL 15.09.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – C.U. N. 42 DEL 15.09.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Sez. I- decisione N. 0005/CSA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0012/CSA/2022-2023 – Carmine Volpe (Presidente), Andrea Lepore (Componente relatore), Paolo Del Vecchio (Componente), Antonio Cafiero (Componente) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 10 CGS sancisce che: «1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3 e di 0‐6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1. 2. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f). 3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe. 4. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica. 5. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione. 6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti di parte dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. 7. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque. 8. Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. 9. Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica».
L’art. 65 CGS prevede che: «1. I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale; b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco; c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari; d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7».
L’art. 67 CGS dispone che: «1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. 2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare. 3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova. 4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. 5. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play‐off e play‐out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara. 6. Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi. 7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia».
L’art. 6, lett. c) del Regolamento della Competizione Primavera TIM CUP sancisce che: «ogni Società deve indicare nell’elenco nominativo da consegnare all’arbitro prima della gara un numero massimo di 22 calciatori, dei quali 11 iniziano la gara ed i rimanenti sono designati quali riserve». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 0005/CSA/2023-2024 accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società A.C. Renate 1947 S.r.l.
La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società A.C. Renate 1947 S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo, presso la Lega Serie A, con la quale veniva rigettata la richiesta presentata da parte dell’attuale ricorrente, di sanzionare la Società Alessandria con il punteggio di 0-3, ex art. 10, comma 1, CGS, per aver inserito nell’elenco nominativo consegnato agli ufficiali di gara numero 23 calciatori e non 22, come sancito dall’art. 6, lett. c), del Regolamento della Competizione Primavera TIM CUP, in occasione dell’incontro Alessandria – Renate, valevole per il primo turno preliminare PRIMAVERA TIM CUP del 13.09.2023.
La reclamante, nel proporre ricorso e nel contestare un irregolare svolgimento della gara, in via principale, avanzava la medesima richiesta rigettata dal Giudice di prime cure e, in via subordinata, ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. c), CGS, chiedeva la ripetizione della gara, presentando a supporto di tale istanza alcune pronunce di diverse Corti sportive, in particolare la decisione del Collegio di garanzia del CONI n. 219 del 2018.
Occorre sottolineare che, sia in primo che in secondo grado, la Società U.S. Alessandria non si costituiva in giudizio.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il reclamo avanzato dalla Società A.C. Renate 1947 S.r.l.
La Corte, dapprima, nel condividere la decisione assunta dal Giudice Sportivo, sottolineava che la domanda avanzata dalla ricorrente non poteva trovare accoglimento in quanto la sanzione, avente ad oggetto la perdita della gara, ricorre per gravi e particolari condotte.
Il Regolamento della Competizione Primavera TIM CUP (c.u. Lega Serie A n. 10 del 20 luglio 2023) all’art. 6, lett. c), prevede che “ogni Società deve indicare nell’elenco nominativo da consegnare all’arbitro prima della gara un numero massimo di 22 calciatori, dei quali 11 iniziano la gara ed i rimanenti sono designati quali riserve”. Alla luce di tale disposto, sebbene il Collegio riconoscesse una responsabilità disciplinare in capo alla Società U.S. Alessandria per aver violato il regolamento, dall’altro, la stessa Corte non riteneva che la condotta posta in essere avrebbe potuto determinare l’applicazione della richiesta della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 prevista dall’art. 10, comma 6, lett. a) CGS.
La sanzione di cui sopra è prevista per i procedimenti dinanzi al Giudice sportivo di cui agli artt. 65, comma 1, lett. d) e 67 CGS.
Tutto ciò premesso, il Collegio rilevava che la vicenda in esame risultava sovrapponibile ad altra portata all’attenzione del Collegio di Garanzia del CONI, il quale, in quell’occasione, nonostante avesse sottolineato l’esistenza di un vuoto normativo riguardo alla sanzione da applicare per una simile violazione, affermava, in ogni caso, che il fine perseguito dall’Ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo non potendo, pertanto, sostenere una logica della impunità per una lacuna normativa, ma, al contrario, agevolare il corretto perseguimento dei valori dello sport.
Con riferimento a tali assunti, il Collegio, faceva espresso riferimento all’art. 17, comma 4, lett. c) CGS FIGC che sancisce “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a)...(omissis); b) ...(omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.” Così, per il caso oggetto di interesse, non si evidenziavano fattispecie di natura tecnica, tanto meno la regola violata era di carattere meramente formale.
Alla luce di quanto sopra esposto, d’accordo con quanto dichiarato dal Collegio di Garanzia del CONI, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla Società A.C. Renate 1947 S.r.l. e, pertanto, confermava la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 alla Società U.S. Alessandria, la sanzione dell’inibizione a tutto il 25 settembre 2023 del dirigente accompagnatore Sig. A.Z e dichiarava l’irregolarità della gara ordinandone la ripetizione. |
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Avv. Ludovica Cohen |