Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – C.U. N. 27 DEL 29.08.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – C.U. N. 27 DEL 29.08.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Sez. I- decisione N. 0007/CSA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0003/CSA/2022-2023 – Umberto Maiello (Vice Presidente), Daniele Cantini (Componente), Lorenzo Attolico (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 29 CGS sancisce che: «1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video‐sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 0007/CSA/2023-2024 accoglie il reclamo proposto dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A.
La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo, presso la Lega Serie A, che aveva irrogato a suo carico l’ammenda di € 10.000,00, in occasione dell’incontro Napoli/ Sassuolo del 27.08.2023.
La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al 24 ° minuto del secondo tempo, i sostenitori della Società ricorrente avevano puntato un raggio laser nei confronti dei calciatori che si trovavano sul terreno di gioco; il Giudice Sportivo, nell’irrogare la sanzione, aveva tenuto conto della circostanza attenuante ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b), CGS.
La reclamante, nel proporre ricorso, in via principale, domandava l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia.
La Società, a fondamento delle proprie ragioni, riteneva che, oltre alla circostanza attenuante riconosciuta dal Giudice di prime cure di cui alla lett. b) dell’art. 29, comma 1, CGS, dovevano essere ravvisate, per la fattispecie oggetto di gravame, anche quelle previste dalle lett. a), e) e d) del medesimo precetto.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva il reclamo avanzato dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A.
La Corte, oltre a ritenere la sussistenza della circostanza attenuante ex art, 29, comma 1, lett. b), come già riconosciuta dal Giudice Sportivo, rilevava anche la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui alle lett. c) e d) in quanto, con riferimento alla prima, riconosceva la cooperazione posta dalla reclamante con le Forze dell’Ordine nell’individuazione del responsabile della violazione e, con riguardo alla seconda attenuante, prendeva in considerazione quanto refertato dal rappresentante della Procura ovvero che, su richiesta dell’arbitro, la Società si era immediatamente attivata per diffondere il messaggio con cui si invitava il pubblico a non utilizzare raggi laser.
Con riferimento a quest’ultimo assunto, secondo il Collegio, risultava fondato quanto previsto dalla lett. d), secondo cui la Società deve agire prontamente al fine di far interrompere il comportamento contestato.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale non considerava la Società responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, pertanto, accoglieva il reclamo proposto dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A. |
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Avv. Ludovica Cohen |