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Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – C.U. N. 190 DEL 18.04.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – C.U. N. 190 DEL 18.04.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I- decisione N. 217/CSA/2022-2023 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 246/CSA/2022-2023 – Carmine Volpe (Presidente), Daniele Cantini (Componente relatore), Michele Messina (Componente), Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 36, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «ai  calciatori  e  ai  tecnici  responsabili  delle  infrazioni  di  seguito  indicate,  commesse  in  occasione  o  durante  la  gara,  è  inflitta,  salva  l’applicazione  di  circostanze  attenuanti  o  aggravanti, come sanzione minima la squalifica:  a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei  confronti degli ufficiali di gara;  b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa  nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».

 

L’art. 61, comma 1, prevede che: «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 217/CSA/2022-2023 respinge il reclamo proposto dalla Società U.S. Lecce S.p.A. e dal calciatore Sig. P.R.B.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società U.S. Lecce S.p.A. e dal calciatore Sig. P.R.B. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, che aveva irrogato a carico del calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara in occasione dell’incontro del Campionato Primavera 1 Tim – Trofeo Giacinto Facchetti, Lecce/Roma del 15.04.2023.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al 43 ° del secondo tempo, il tesserato aveva rivolto nei confronti del Direttore di gara espressioni particolarmente offensive.

 

I reclamanti, nel proporre ricorso, pur non confutando l’espressione riportata dal Direttore di gara nel referto, ritenevano la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e, pertanto, domandavano la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

 

I ricorrenti, a fondamento delle proprie ragioni, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36, comma 1, CGS FIGC, osservavano come la condotta del calciatore, seppur condannabile sul piano sportivo, non meritava un trattamento sanzionatorio così come disposto dal Giudice di prime cure.

 

Lo stesso calciatore, presente in giudizio, si era scusato per la condotta posta in essere.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società U.S. Lecce S.p.A. e dal calciatore Sig. P.R.B.

 

La Corte sottolineava che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS FIGC, i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova circa i fatti avvenuti ed i comportamenti dei tesserati in occasione delle gare.

 

Il Collegio, ad espletamento della propria motivazione, preso atto del referto arbitrale e della mancata contestazione da parte dei reclamanti sull’espressione pronunciata dal calciatore, riteneva che la frase proferita, riportata sul referto di gara e confermata dal ricorrente, oltre che ingiuriosa in quanto aveva offeso il nome, l’onore ed il decoro della persona alla quale era rivolta, era stata anche particolarmente oltraggiosa e, pertanto, reputava la condotta posta in essere dal tesserato Sig. P.R.B. idonea a configurare la violazione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), CGS FIGC, che prevede come sanzione minima, la squalifica di due giornate effettive di gara.

 

Al fine di decidere, questa Corte, non ravvisando i presupposti per l’applicazione delle circostanze attenuanti, riteneva congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, anche tenendo conto del fatto che il calciatore aveva pronunciato l’espressione, oggetto di gravame, a voce alta per ben due volte, circostanza, questa, che configurava anche l’oggettiva gravità.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto Società U.S. Lecce S.p.A. e dal calciatore Sig. P.R.B.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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