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Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – C.U. N. 127 DEL 24.12.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – C.U. N. 127 DEL 24.12.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva d’Appello Nazionale Sez. I- decisione N. 0102/CSA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0150/CSA/2023-2024 – Lorenzo Attolico (Presidente), Andrea Lepore (Componente relatore), Michele Messina (Componente), Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 28, comma 7, CGS FIGC prevede che: «gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di un anno. Se, durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione».

 

L’art. 29 CGS FIGC sancisce che: «1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo, a spese della società, di tecnologie di video‐sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1».

 

L’art. 61, comma 1, CGS dispone che: «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. I, n. 0102/CSA/2023-2024 accoglie il reclamo proposto dalla Società Hellas Verona F.C. S.p.A.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso, avanzato dalla Società Hellas Verona F.C. S.p.A., avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, che aveva irrogato a suo carico l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud inferiore” privo di spettatori e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13.06.2023, così come previsto dall’art. 28, comma 7, CGS, in occasione dell’incontro del Campionato Serie A, H. Verona – Cagliari del 23.12.2023.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al 7° del secondo tempo, venivano intonati cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore A. M. della squadra avversaria.

 

Nell’irrogare la sanzione, il Giudice Sportivo aveva tenuto conto anche di quanto riportato dai collaboratori della Procura Federale nella loro relazione, ovvero che i cori razziali erano stati intonati da circa 1000 dei 1900 sostenitori della Società H. Verona che si trovavano nel settore denominato “Curva Sud inferiore”. 

 

La reclamante, nel proporre ricorso, domandava, in via principale, l’annullamento e la revocazione della sanzione comminata; in via subordinata, la sospensione dell’esecuzione della sanzione impugnata e l’espletamento di un supplemento di indagine e, in via ulteriormente subordinata, di riformare la sanzione nella misura ritenuta di giustizia e, in via istruttoria, l’ammissione di prove testimoniali dei collaboratori della Procura Federale e delle Forze dell’ordine.

 

La ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni, contestava l’erronea qualificazione dei fatti riferiti nel rapporto dei commissari di campo, sostenendo che l’intonazione dei cori razziali nei confronti del calciatore del Cagliari era durata per pochissimi secondi, mentre abbandonava il terreno di gioco a seguito dell’espulsione che gli era stata comminata dal direttore di gara.

 

La Società, oltre ad evidenziare che nel referto degli ufficiali di gara non vi era alcun riferimento dei comportamenti discriminatori tenuti da parte della propria tifoseria, sottolineava come nella relazione del capo di Gabinetto della Questura di Verona, depositata in data 27 dicembre 2023, veniva riportato che, dalle valutazioni della DIGOS, non erano emerse evidenze circa espressioni razziste così come nella relazione di chiusura delle indagini a firma del Questore di Verona.

 

In conclusione, la reclamante chiedeva la valutazione delle circostanze attenuanti ex art. 29 CGS, per aver posto in essere una serie di tutele dirette ad evitare comportamenti come quelli imputati alla propria tifoseria.

 

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva il reclamo avanzato dalla Società Hellas Verona F.C. S.p.A.

 

La Corte, preliminarmente, considerata la cospicua mole di documenti probatori prodotti sia dalla Procura Federale sia dalle Forze dell’Ordine, respingeva l’istanza di sospensione per l’espletamento di ulteriori indagini.

 

Il Collegio, ad espletamento della propria motivazione, sottolineava come, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli ufficiali o dei commissari di gara hanno piena valenza probatoria circa i fatti accaduti e i comportamenti tenuti dai tesserati durante lo svolgimento delle gare e possono essere integrati ai fini di una loro valutazione.

 

La Corte, nel ribadire la propria consapevolezza sulla gravità dei comportamenti di natura razzista, assolutamente intollerabili e condannabili sia dal legislatore Federale sia da tutti gli Organi di Giustizia Sportiva, riprendeva quanto sancito dalla Corte Federale di Appello con decisione n. 114/2021, dove veniva evidenziata la funzione repressiva di comportamenti di origine discriminatoria durante tutte le competizioni calcistiche, volta a salvaguardare la personalità dell’uomo sia come singolo sia come soggetto di comunità, punendo tutti i comportamenti discriminatori per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale. 

 

Il Collegio, altresì, sottolineava che l’intero ordinamento sportivo, conformatosi all’ordinamento internazionale, europeo e nazionale, si fonda sul principio di non discriminazione.

 

Al fine di decidere, la Corte, dopo aver valutato attentamente le circostanze oggetto del giudizio in corso, non poteva non prendere in considerazione quanto descritto nelle relazioni a firma del Capo di Gabinetto e del Responsabile dell’ordine pubblico, utili ad integrare quanto riferito dai collaboratori della Procura Federale. La Corte, pertanto, riteneva che non poteva essere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il contenuto discriminatorio dei cori intonati ed imputati alla tifoseria della Hellas Verona.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva il reclamo proposto dalla Società Hellas Verona F.C. S.p.A. e, per l’effetto, annullava la sanzione inflitta.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

 

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