Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE CALCIO PROFESSIONISTICO SERIE A C.U. N. 223 DEL 16.3.2021. GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE CALCIO PROFESSIONISTICO SERIE A C.U. N. 223 DEL 16.3.2021 GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. RG 149/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 147/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI – Dott. Piero Sandulli (Presidente), Dott. Lorenzo Attolico (Vice Presidente), Dott. Maurizio Borgo (Componente), Dott. Carlo Bravi (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
Commento/Sintesi |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 147 CSA/2020 – 2021, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore, Sig. A. R., sia gravosa e, pertanto, accoglie il reclamo proposto dalla Società AC Milan S.p.A.
La vicenda esaminata trae origine dal reclamo, presentato dalla Società AC Milan S.p.A., avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore, Sig. A. R., al quale veniva comminata la squalifica per due giornate effettive di gara, in relazione all’incontro del Campionato di Serie A Milan – Napoli del 14.03.2021.
La decisione era motivava dal fatto che, secondo il Giudice Sportivo, il calciatore, al 47° del secondo tempo, avesse rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.
La Società AC Milan S.p.A., nel proporre il reclamo, chiedeva, in via principale, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda, nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della richiesta avanzata dalla reclamante, la quale di fatto riteneva eccessivamente gravosa e severa la sanzione irrogata nei confronti del suo tesserato, vi è il fatto che, sempre secondo la stessa, l’espressione pronunciata dal Sig. R. era priva di carattere ingiurioso.
La società, ulteriormente, faceva notare che, nel proferire le parole contestate nei confronti dell’Arbitro, il calciatore, oltre ad aver avuto un tono ed un atteggiamento assolutamente pacato, aveva tenuto anche un comportamento composto successivamente all’espulsione.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, nell’accogliere il reclamo avanzato dalla Società AC Milan S.p.A., conveniva con la stessa che l’espressione proferita dal calciatore non poteva essere ritenuta ingiuriosa e tanto meno idonea ad offendere l’operato del Direttore di gara.
La Corte considerava, tuttavia, la frase contestata, come meramente irriguardosa, ma non tale da giustificare l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, considerato anche l’atteggiamento pacato tenuto dal Sig. R., circostanza giudicata come attenuante, rideterminava la sanzione della squalifica a una giornata effettiva di gara, con ammenda pari ad € 15.000,00. |
Autore |
Dott.ssa Ludovica Cohen |