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Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO SERIE A – C.U. N. 217 DEL 04.04.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO SERIE A – C.U. N. 217 DEL 04.04.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. II - decisione N. 205/CSA/2022-2023 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 235/CSA/2022-2023 – Pasquale Marino (Presidente), Maurizio Borgo (Vice Presidente), Carlo Buonauro (Componente relatore), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 28 CGS FIGC sancisce che: «1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00. 3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che commettono una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00. 4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m). 5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.

 

6. Prima dell'inizio della gara, la società avverte il pubblico delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori. Alla violazione della presente disposizione si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). 7. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di un anno. Se, durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. II, n. 205/CSA/2022-2023, respinge il reclamo proposto dalla Società Catanzaro 1929 S.r.l.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Catanzaro 1929 S.r.l. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, che aveva irrogato, a suo carico, l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Massimo Capraro, riservato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori, in occasione dell’incontro Giugliano/Catanzaro del 2.04.2023. Il Giudice di prime cure, inoltre, riconosceva, fatta la salva la commissione di analoga violazione, la sospensione della sanzione irrogata per il periodo di un anno.

 

La decisione del Giudice Sportivo era motivata dal fatto che, al minuto 38° del primo tempo, i sostenitori della squadra ricorrente, presenti nel Settore Ospiti, avevano rivolto cori discriminatori, dapprima fischiando e successivamente intonando il verso “buu” nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria nel momento in cui si stava preparando a calciare il pallone. Tra quasi 350 sostenitori presenti, si rendevano responsabili di tali comportamenti circa in 200. 

 

I richiamati atteggiamenti erano stati avvertiti da tutti e due i collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo – Delegato di Lega.

 

La reclamante, nel proporre ricorso, chiedeva l’annullamento della sanzione irrogata.

 

La Società, oltre a contestare la ricostruzione giuridico – fattuale degli episodi, asseriva che il Giudice Sportivo fosse caduto in una violazione e falsa applicazione dell’art. 28 CGS FIGC.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società Catanzaro 1929 S.r.l.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, precisava che l’entità dei cori doveva essere ritenuta rilevante in ragione del numero complessivo dei sostenitori presenti all’interno dello stadio e della percentuale, superiore alla metà, dei presenti nel Settore Ospiti; il Collegio, pertanto, riteneva che le condotte poste in essere rientrassero nella fattispecie disciplinata dall’art. 28, comma 4, CGS FIGC.

 

La Corte, ancora, sottolineava che il parametro normativo de quo è diretto a contrastare il fenomeno della discriminazione, non solo inerente al principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Costituzione, e, più in generale, a tutelare la dignità umana e diffondere i doveri di solidarietà collettiva e sociale previsti dall’art. 2 Costituzione.

 

In conclusione, questa Corte, in ottemperanza al principio cardine del diritto sanzionatorio di responsabilità personale e in ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 28 CGS FIGC, riteneva ragionevole la decisione del Giudice di prime cure.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla Società Catanzaro 1929 S.r.l.

 

Avv. Ludovica Cohen


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