Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO – C.U. N. 249/DIV DEL 01.06.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO – C.U. N. 249/DIV DEL 01.06.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Sez. II - decisione N. 0001/CSA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0003/CSA/2022-2023 – Pasquale Marino (Presidente), Maurizio Borgo (Componente), Francesca Mite (Componente relatore), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 4, CGS FIGC sancisce che: «1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. 2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). 3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione».
L’art. 6 CGS FIGC dispone che: «1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. 2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. 4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. 5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito».
L’art. 7 prevede che: «1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto».
L’art. 13, comma 2, CGS FIGC dispone che: «Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione».
Ai sensi dell’art. 26 CGS FIGC: «1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. 3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate. 4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad 31 euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate».
L’art. 29 CGS FIGC sancisce che: «1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video‐sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 34 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. II, n. 0001/CSA/2023-2024, respinge il reclamo proposto dalla Società F.C. Crotone.
La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società F.C. Crotone avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, che aveva irrogato, a suo carico, l’ammenda di € 3.500,00, l’inibizione fino al 15.08.2023 nei confronti del Sig. R.V. e, nei confronti del calciatore, Sig. A.D.E, la squalifica per quattro giornate effettive di gara e l’ammenda di € 500,00, in occasione dell’incontro Crotone/Foggia del 31 maggio 2023.
La decisione del Giudice di prime cure, in merito alla sanzione irrogata nei confronti della Società, era motivata dal fatto che la stessa si era resa responsabile per fatti violenti, contrari alle norme in materia di ordine e sicurezza, commessi da parte di alcuni suoi sostenitori, non solo comportando pericoli per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa alla dignità altrui, ma anche per essersi posti, alcuni, a ridosso della balaustra di recinzione ed aver indirizzato ripetuti sputi nei confronti della panchina della squadra avversaria.
Ritenuta integrata la continuazione del reato, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 CGS, la Società si era resa responsabile anche per altri comportamenti tenuti da alcuni dei suoi sostenitori, i quali, per quasi tutta la durata dell’incontro, avevano lanciato ripetutamente oggetti, sia all’interno del terreno di gioco, sia nei confronti della Quaterna Arbitrale mentre la stessa raggiungeva gli spogliatoi.
Ancora, il Giudice di prime cure motivava la decisione assunta nei confronti del Dirigente, Sig. R.V, per avere, dapprima, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro e, da ultimo, per aver aggredito, mettendogli le mani addosso, il calciatore della squadra avversaria, il quale era rimasto immobile, senza reagire in alcun modo all’offesa; riteneva, pertanto, integrata la continuazione del reato, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), CGS FIGC.
Da ultimo, riguardo al provvedimento adottato nei confronti del Sig. A.D.E, il Giudice Sportivo motivava così, per avere il calciatore tenuto comportamenti piuttosto offensivi ed irriguardosi nei confronti della Quaterna Arbitrale e della squadra avversaria; anche in tale circostanza, veniva ritenuta configurata la continuazione del reato, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e b), CGS.
La reclamante, nel proporre ricorso, chiedeva, in merito alla sanzione inflitta alla Società, l’annullamento, e/o in ogni caso, la riduzione della sanzione, ritenendola particolarmente afflittiva.
A fondamento delle proprie ragioni, la ricorrente deduceva l’omessa applicazione dell’art. 29, comma 1, CGS, in combinato disposto con l’art. 7 CGS, in quanto, evidenziava la sussistenza di tre delle circostanze indicate alle lettere a), b) e c) dell’art. 29, comma 1, CGS, con la conseguenza che la Società non doveva essere ritenuta responsabile per i fatti occorsi.
In merito alla sanzione irrogata al Sig. R. V., la Società contestava la gravosità della pena, evidenziando che il comportamento tenuto dal Dirigente era stato segnalato esclusivamente dai collaboratori della Procura Federale, contrastando con quanto descritto dal commissario di gara.
Infine, la ricorrente contestava l’eccessività e la severità della sanzione comminata nei confronti del calciatore, Sig. A.D.E.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società F.C. Crotone.
La Corte, ad espletamento della propria motivazione, sottolineava quanto sancito dall’art. 26 CGS, ovvero che “le Società rispondono per fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più sostenitori”.
Questa Corte più volte è stata chiamata a pronunciarsi sul disposto di tale norma e, pertanto, la stessa non poteva che ritenere grave il comportamento posto in essere dai tifosi del Crotone, evidenziando come la reclamante non avesse adottato delle misure volte ad eliminare o limitare i comportamenti dei propri tifosi.
Il Collegio, ugualmente, riteneva privo di fondamento il motivo inerente alla sanzione comminata al Dirigente Sportivo, sottolineando come episodi simili debbano essere fermati sul nascere e che le sanzioni devono avere un giusto grado di afflittività.
Dopo essere stato ascoltato il Quarto Ufficiale e dopo aver confermato quanto riportato sul verbale di gara, la Corte non poteva che ritenere congrua la decisione assunta dal Giudice Sportivo, evidenziando anche il fatto che lo stesso, nell’irrogare la sanzione, aveva tenuto conto delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS.
Non meritevole di accoglimento appariva anche il terzo ed ultimo motivo presentato dalla ricorrente in merito alla sanzione inflitta nei confronti del calciatore, Sig. A.D.E., in quanto, dal referto arbitrale, che fa piena prova circa la condotta tenuta dai tesserati ex art. 61, comma 1, CGS, appariva indiscutibile la gravosità del comportamento tenuto.
In conclusione, questa Corte affermava che, perché una gara possa essere disputata regolarmente, deve essere tutelata l’integrità psico-fisica dei direttori di gara, i quali, secondo l’ordinamento sportivo, non solo sono chiamati a dirigere e valutare tecnicamente una competizione, ma sono anche coloro che in campo rappresentano il regolamento di gioco e si assumono le responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto Società F.C. Crotone. |
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Avv. Ludovica Cohen |