Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA DILETTANTI – C.U. N. 132 DEL 02.05.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA DILETTANTI – C.U. N. 132 DEL 02.05.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 237/CSA/2022-2023 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 262/CSA/2022-2023 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio di Cagno (Vice Presidente), Stefano Agamennone (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 39, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica per due giornate». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 237CSA/2022-2023 respinge il reclamo proposto dalla Società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a.r.l.
La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a.r.l. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Dilettanti, che aveva irrogato, a carico del calciatore Sig. L.G., la squalifica per due giornate effettive di gara, in occasione dell’incontro Porto D’Ascoli/Tolentino 1919 SSD a.r.l. del 30.04.2023.
La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al termine della gara, il tesserato Sig. L.G. aveva rivolto espressioni deridenti nei confronti della panchina avversaria, provocando un principio di rissa tra i tesserati della Società.
La reclamante, nel proporre ricorso, in via principale, domandava l’annullamento della sanzione inflitta ed, in via subordinata, la riduzione, ritenendo la sanzione sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.
La ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni, dichiarava che, nel momento in cui l’arbitro decretava la fine dell’incontro, il calciatore si trovava nei pressi della panchina avversaria, limitandosi semplicemente a mostrare la propria contentezza senza rivolgere alcuna espressione o gesto offensivi.
A detta della Società, in realtà, sarebbe stata la panchina della Società Porto Ascoli a proferire parole ingiuriose nei confronti del proprio tesserato.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a.r.l.
Il Collegio, ad espletamento della propria motivazione, prendeva atto che nel referto arbitrale, cui l’ordinamento sportivo attribuisce valore di piena prova, veniva descritto che, in ordine ai fatti oggetto di gravame, il calciatore era stato espulso perché al fischio finale era andato a gioire sotto la panchina avversaria provocandola con gesti e parole. Circostanza del tutto divergente da quella descritta da parte della Società ricorrente.
Questa Corte riteneva il comportamento tenuto dal calciatore come gravemente antisportivo e correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo, così come previsto dall’art. 39, comma 1, CGS FIGC.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto Società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a.r.l. |
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Avv. Ludovica Cohen |