Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – C.U. N. 51/DAF DEL 29.11.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – C.U. N. 51/DAF DEL 29.11.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. III, decisione N. 0098/CSA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0117/CSA/2023-2024 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Alberto Urso (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 53 delle NOIF sancisce che: «1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS 3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. 4. Abrogato 5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l’esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis. 5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso. 6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara. 7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari. 8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate. 9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo. 10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, n. 0098/CSA/2023-2024 respinge il reclamo proposto dalla Società U.C. Sampdoria S.p.A.
La vicenda esaminata trae origine dal ricorso, avanzato dalla Società U.C. Sampdoria S.p.A., avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Divisione Calcio Femminile, che aveva disposto a suo carico la perdita della gara con il punteggio di 0-3, in favore della Società San Marino Academy, e la penalizzazione di un punto in classifica, in occasione dell’incontro del Campionato di Primavera 1 Femminile DCF, U.C. Sampdoria S.p.A. – San Marino Academy, del 26.11.2023.
La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, presso l’impianto, il giorno della gara, non era presente la prescritta autoambulanza.
La reclamante, nel proporre ricorso, in via principale, chiedeva l’annullamento della sanzione inflittale e, in subordine, l’annullamento della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica; in via istruttoria, domandava l’ammissione a prova per testi sulle circostanze di fatto.
La Società, a fondamento delle proprie ragioni, affermava che, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice Sportivo, la stessa aveva presentato formale richiesta di pubblica assistenza con ambulanza all’Anpas Liguria per la gara in questione e che, a dire il vero, l’ambulanza era pervenuta presso l’impianto sportivo il giorno dell’incontro, intorno alle ore 13.00, nonché un’ora prima dell’inizio della partita.
La reclamante, altresì, riferiva che la detta ambulanza, intorno alle ore 13.25, si era dovuta allontanare per ragioni di emergenza legate all’attività del “118” e che, in ragione di ciò, erano state avvisate le associazioni della zona “Genova Molassana”, al fine di garantire un intervento immediato presso i luoghi della gara.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la Società ricorrente invocava la circostanza di un evento del tutto imprevedibile ed a lei non imputabile, oltre il fatto che, considerati i tempi tecnici, non avrebbe potuto garantire la presenza di un’ambulanza privata.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società U.C. Sampdoria S.p.A.
La Corte, preliminarmente, evidenziava che presso l’impianto, durante la gara, non era presente alcuna ambulanza, così come anche confermato dal rapporto arbitrale e dalla stessa reclamante.
Il Collegio, ad espletamento della propria motivazione, affermava che il C.U. n. 239/A, pubblicato in data 28 giugno 2023, “Disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminili e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2023/2024”, prevede, alla lett. e), punto 7, che le Società ospitanti hanno l’obbligo, in occasione degli incontri, di avere una ambulanza con defibrillatore e con personale formato per l’utilizzo dello stesso; in caso di inosservanza di tale obbligo, ai sensi dell’art. 53 delle NOIF, l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la Società ospitante deve ritenersi rinunciataria. Ancora, l’ambulanza deve essere presente almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’incontro e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Nel caso in cui non dovessero essere disponibili ambulanze del servizio pubblico ospedaliero, la Società deve garantire la presenza di ambulanze private.
Secondo la Corte, pertanto, la fattispecie oggetto di gravame è ben riconducibile al sopracitato C.U., in quanto tale disposizione è chiara nel sancire l’obbligo della presenza ai bordi del campo di gioco di un’ambulanza per tutta la durata dell’incontro.
In conclusione, il Collegio, oltre a ritenere congrue le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure, riteneva che le motivazioni addotte dalla Società non rilevavano tanto da considerarla esente da responsabilità né, ai fini della decisione, rilevava che, prima dell’inizio della gara, la Società avesse presentato all’Anpas Liguria la richiesta di un’ambulanza e che questa, inizialmente, fosse presente nei pressi dell’impianto sportivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla Società U.C. Sampdoria S.p.A. |
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Avv. Ludovica Cohen |