Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FIGC – C.U. N. 114 DEL 22.04.2024
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FIGC – C.U. N. 114 DEL 22.04.2024 |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, decisione N. 0232/CSA/2023 - 2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0308/CSA/2023-2024 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Andra Galli (Componente relatore), Giuseppe Gualtieri (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 36, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico». L’art. 61, comma 1, CGS FIGC prevede che: «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, n. 0232/CSA/2023-2024 respinge il reclamo proposto dalla Società Benevento Calcio S.r.l. La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Benevento Calcio S.r.l. avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, che aveva inflitto, a carico del tesserato Sig. M.D.G., la squalifica per 4 giornate effettive di gara, in occasione dell’incontro di Campionato Under 16, Serie C, Benevento – Turris del 21.04.2024. La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il calciatore, Sig. M.D.G., aveva rivolto una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro. La reclamante, nel proporre ricorso, domandava la riduzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. La Società, a fondamento delle proprie ragioni, nel richiamare alcuni precedenti, oltre a riconoscere che il proprio tesserato aveva tenuto una condotta antisportiva e protestato sopra le righe, sosteneva che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo era eccessivamente gravosa. La ricorrente affermava, altresì, che il termine usato dal calciatore è entrato a far parte del linguaggio comune e spesso viene utilizzato anche con un tono di scherzo, apparendo, pertanto, privo di qualsiasi valenza offensiva.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società Benevento Calcio S.r.l. La Corte, preliminarmente, riprendeva la recente modifica dell’art. 36, comma 1, CGS, con Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20.04.2023, che prevede la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Il Collegio, altresì, teneva in considerazione quanto descritto nel referto di gara, cui deve attribuirsi il valore di piena prova, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, nel quale veniva riportato che, al 20 ° del secondo tempo, il Direttore di Gara espelleva il calciatore M.D.G. in quanto, a gioco fermo, lo aveva mandato a quel paese. La Corte, al fine di decidere, sosteneva che la condotta posta in essere dal tesserato della Società Benevento Calcio risultava sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice Sportivo e, inoltre, riteneva irrilevanti i precedenti menzionati dalla ricorrente.
In conclusione, il Collegio affermava che la condotta sanzionata era certamente offensiva ed irriguardosa non potendosi, tra l’altro, qualificare come una semplice protesta il termine proferito dal calciatore e, tanto meno, esso può essere utilizzato con un’accezione di ilarità, soprattutto se rivolto da un atleta nei confronti di un ufficiale di gara. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla Società Benevento Calcio S.r.l. |
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Avv. Ludovica Cohen |