Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – LND SERIE D – C.U. N. 135 DEL 09.05.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – LND SERIE D – C.U. N. 135 DEL 09.05.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, - decisione N. 244/CSA/2022 - 2023 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 271/CSA/2022-2023 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Alberto Urso (Componente relatore), Giuseppe Gualtieri (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 8, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento».
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, CGS FIGC: «salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni».
L’art. 26, comma 3, CGS FIGC dispone che: «se la società è già stata diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo, che non può essere inferiore a due giornate».
L’art. 61, comma 1, CGS FIGC prevede che: «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 244/CSA/2022-2023 accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l.
La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale – LND Serie D, che aveva irrogato a suo carico l’ammenda di € 1.500,00 e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, in occasione dell’incontro del Campionato di Serie D, girone F, Alma Juventus Fano 1906 s.r.l./ S. Nicolò Notaresco del 07.05.2023.
La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che i sostenitori della squadra reclamante avevano lanciato cinque seggiolini e un’asta di bandiera, alcuni dei quali erano caduti sia nel campo sia nella tribuna dove si trovano i sostenitori della squadra avversaria. A seguito di tale evento, si rendeva necessario l’intervento delle forze dell’ordine e degli steward.
Il Giudice Sportivo nell’irrogare le sanzioni, aveva tenuto conto anche della recidiva e della diffida di cui al C.U. n. 88.
La reclamante, nel proporre ricorso, in via principale, chiedeva l’annullamento della sanzione pecuniaria ed amministrativa e, in via subordinata, la riduzione della sanzione e, in ogni caso, la revoca dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.
La ricorrente sosteneva che il Giudice di prime cure, nell’applicare le sanzioni, era incorso in errore in quanto non aveva considerato che i comportamenti oggetto di gravame erano da ricondurre esclusivamente sotto la responsabilità della Società S. Nicolò Notaresco, in particolare di due tifosi che, per primi, avevano iniziato ad avere atteggiamenti piuttosto aggressivi, mentre la tifoseria della Alma Juventus Fano si era semplicemente limitata a difendersi, reagendo al lancio degli oggetti.
La reclamante, oltre a giudicare sproporzionata la sanzione che il Giudice Sportivo le aveva irrogato, riteneva che lo stesso non avrebbe dovuto tenere conto della diffida inflitta alla Società, in quanto era stata annullata dalla sentenza di cui al dispositivo n. 147/CSA/2022-2023 da parte dello stesso Collegio giudicante.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il reclamo avanzato dalla Società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l.
La Corte, ad espletamento della propria motivazione, precisava che la sanzione consistente “l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”, così come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. e), CGS FIGC, è applicabile solamente se ricorrono specifici presupposti, ex art. 26, comma 3, CGS FIGC, ovvero, nel caso in cui una Società si sia resa responsabile di determinati comportamenti anche da parte di terzi e sia stata già diffidata; nel caso in esame, invero, la diffida era stata annullata e, pertanto, erano venuti meno i presupposti prescritti dall’art. 26, comma 3, CGS FIGC, così come non poteva assumere rilevanza la recidiva invocata dal Giudice Sportivo.
Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio annullava la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.
Diversamente, questa Corte riteneva congrua la sanzione pecuniaria irrogata alla Società ricorrente poiché, come emergeva dall’integrazione del rapporto del commissario di campo, che fa piena prova ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS FIGC, seppur fosse stata la tifoseria della squadra S. Nicolò Notaresco a tenere comportamenti pericolosi, la tifoseria della Alma Juventus Fano aveva risposto nella stessa misura tirando due seggiolini, di cui uno era caduto sul campo di gioco e l’altro tra i tifosi.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla Società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. e, per l’effetto, annullava la sanzione della gara a porte chiuse e irrogava la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida. |
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Avv. Ludovica Cohen |