Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 31 DEL 10.10.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 31 DEL 10.10.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, decisione N. 034/CSA/2023 -2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0043/CSA/2023-2024 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Antonino Tumbiolo (Componente), Franco Granato (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari». L’art. 50, comma 4, CGS FIGC sancisce che: «gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate». L’art. 61, comma 2, CGS prevede che: «le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, n. 0034/CSA/2023-2024, respinge il reclamo proposto dal calciatore R.L.A. La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dal calciatore R.L.A. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, che aveva irrogato a suo carico la squalifica per n. 3 giornate effettive di gara, in occasione dell’incontro di Campionato Nazionale di serie D / Girone H, Altamura – Gravina, dell’ 8.10.2023. La decisione del Giudice di prime cure, accertata dal referto arbitrale, era motivata dal fatto che, nel corso della partita e con pallone non a distanza di gioco, il tesserato aveva colpito con uno schiaffo alla testa un avversario che si trovava davanti a lui, facendolo cadere a terra. Il reclamante, nel proporre ricorso, dopo aver invocato molteplici precedenti degli organi di giustizia sportiva, chiedeva la riqualificazione dell’episodio in termini di condotta meramente antisportiva, piuttosto che violenta, e la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Il ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni, oltre a sostenere che l’avversario, a seguito del colpo, non aveva riportato alcuna conseguenza, bensì era rimasto a terra esclusivamente per perdere tempo, affermava che, al fine di liberarsi ed allontanare quest’ultimo, il contatto fra i due era avvenuto all’interno di un normale slancio al fine di guadagnare la migliore posizione per poter raggiungere il pallone, diversamente da quanto descritto nel referto arbitrale, ovvero non a distanza di gioco. Il reclamante, infine, aveva prodotto dei frames inerenti all’accaduto e l’acquisizione del supplemento del rapporto arbitrale, ai sensi dell’art. 50, comma 4, CGS, allo scopo di chiarire: “se, quando l’episodio si è verificato, il ricorrente, essendo proteso a seguire il pallone, partecipasse all’azione; se il gesto del ricorrente fosse stato strumentale a divincolarsi dalla marcatura avversaria, tenendo lontano il calciatore dell’Altamura; se l’evento si fosse verificato a pochi metri dal pallone; se vi siano state conseguenze fisiche per il calciatore dell’Altamura, se sia stato necessario l’intervento dei sanitari e se il difensore della società pugliese abbia continuato a giocare”. La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dal Sig. R.L.A. La Corte, ad espletamento della propria motivazione, sottolineava come più volte si era pronunciata circa il divieto di utilizzo di riprese televisive o altri filmati, come i c.d. frames, al di fuori di quelle previste dall’art. 61, comma 2, CGS. Il Collegio, alla luce di tale premessa, riteneva che l’episodio doveva essere valutato e deciso attraverso i referti arbitrali dai quali si evinceva la condotta violenta posta in essere dal tesserato, senza necessità di ulteriori approfondimenti e senza accertare se il ricorrente avesse avuto o meno l’intenzione di ledere l’integrità fisica dell’avversario, qualificando, pertanto, tale gesto come violento. In conclusione, secondo la Corte, era evidente che il calciatore, con lo scopo di guadagnare il pallone, aveva colpito con uno schiaffo in testa l’avversario, a nulla rilevando le ulteriori circostanze avanzate dal ricorrente. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dal calciatore R.L.A.. |
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Avv. Ludovica Cohen |