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Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE C.U. N. 141 DEL 21.05.2024 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE C.U. N. 141 DEL 21.05.2024 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, decisione N. 0247/CSA/2023-2024 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0335/CSA/2023-2024 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Andrea Galli (Componente relatore), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

 

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 61, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi, eventuali, supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli Organi di Giustizia Sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura Federale».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, n. 0247 CSA/2023 – 2024, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Cassino Calcio 1924.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso presentato dalla Società A.S.D. Cassino Calcio 1924 avverso quanto disposto dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, che aveva irrogato, a suo carico, le sanzioni dell’ammenda di € 3.000,00 e di disputare 2 gare a porte chiuse, in occasione della gara di Play Off di Serie D, Girone G, Romana F.C. – Cassino Calcio, del 19.05.2024.

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che i sostenitori della Società, a partire dal 10° del primo tempo, avevano rivolto espressioni offensive alle spalle di un assistente arbitrale; colpito con numerosi sputi, circa 10, sempre un assistente arbitrale e lanciato 6 bottiglie di plastica semipiene di cui una aveva preso uno degli assistenti.

 

La Società Cassino domandava, in via principale, l’annullamento dell'ammenda e la riduzione da 2 a 1 gara a porte chiuse; in via subordinata, l’annullamento dell'ammenda con conferma delle 2 gare a porte chiuse; in estremo subordine, la riduzione in maniera drastica dell’ammenda, con conferma delle 2 gare a porte chiuse.

La Società, a sostegno delle proprie motivazioni, riteneva eccessivamente gravose le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta posta in essere dai propri sostenitori nelle circostanze di cui è causa.

 

Secondo la ricorrente, il comportamento dei propri sostenitori non doveva essere considerato disciplinarmente rilevante.

La Società, altresì, affermava che il Giudice di prime cure non aveva preso in considerazione il fatto che la stessa era, in quell’occasione, Società ospitata e, pertanto, priva di poteri di intervento preventivo e/o successivo ai fatti oggetto di gravame; tale onere, infatti, doveva incombere sulla Società ospitante.  

In conclusione, la reclamante evidenziava che il Giudice Sportivo nell’irrogare la sanzione, non aveva tenuto conto dell’assenza di recidiva e di diffida a proprio carico.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il reclamo avanzato dalla Società A.S.D. Cassino Calcio 1924.

 

Il Collegio, al fine di decidere, prendeva in considerazione i documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore probatorio ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, e la successiva integrazione inviata dall’assistente arbitrale n. 2, a mezzo mail del 20 maggio 2024, con cui precisava che, nel corso del secondo tempo, veniva colpito, oltre che da 10 sputi - nello specifico sulla schiena, sulla testa e su una mano -, anche da una bottiglietta da 0,5 lt lanciata dai sostenitori del Cassino.

Dalla lettura del referto arbitrale, così come dal supplemento di gara, la Corte riteneva evidente la gravità dei fatti occorsi, dichiarando che a nulla rilevava che il Cassino era Società ospitata, in quanto nemmeno la Società ospitante avrebbe potuto porre in essere alcuna misura riguardo al lancio degli sputi e delle bottigliette di acqua.

Considerato quanto sopra, tuttavia, il Collegio riteneva di ridurre la sanzione dell’ammenda in ragione dell’assenza di recidiva e di diffida a carico del Cassino, confermando ad ogni modo la sanzione di disputare 2 gare a porte chiuse.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Cassino Calcio 1924 e, per l’effetto, riduceva la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

 

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