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Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 108 DEL 19.03.2024 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – C.U. N. 108 DEL 19.03.2024 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, decisione N. 0203/CSA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0279/CSA/2023-2024 –Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Savio Picone (Componente relatore), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 6 CGS FIGC sancisce che: «1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. 2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.   4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.   5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito».

 

L’art. 26 CGS FIGC prevede che: «1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. 3. Se la società è già stata diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo, che non può essere inferiore a due giornate. 4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate».

 

L’art. 61 CGS dispone che: «1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. 4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; b) la evidente simulazione che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario; c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano. 5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal Commissario di campo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, n. 0203/CSA/2023-2024, respinge il reclamo proposto dalla Società U.S. Livorno 1915.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società U.S. Livorno 1915 avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, che aveva irrogato, a suo carico, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e quella di disputare due gare a porte chiuse, in occasione dell’incontro Follonica Gavorrano – Livorno 1915 del 17.03.2024.

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che i sostenitori del Livorno, oltre ad aver introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico - nello specifico, 4 fumogeni e 2 bombe carta - nel settore loro riservato, avevano lanciato, all’interno del terreno di gioco, 5 bottigliette di plastica semipiene, 3 bottiglie di vetro, che avevano sfiorato il Direttore di gara, alcune monete nei confronti degli ufficiali di gara e calciatori avversari; mentre altre 5 bottigliette di plastica semipiene venivano tirate sul campo per destinazione.

Il Giudice Sportivo, nell’irrogare la sanzione, oltre a considerare le condotte finalizzate a creare un grave danno all’incolumità dei presenti, aveva tenuto conto della recidiva, di cui al C.U. n. 31/2023.

La Società, nel proporre ricorso, riteneva le sanzioni irrogate sproporzionate ed ingiuste e, pertanto, ne domandava la riduzione. La reclamante, a fondamento delle proprie ragioni, in primo luogo, contestava l’applicazione della recidiva, in ragione del fatto che, all’epoca, si era trattato semplicemente di una diffida; in secondo luogo, affermava che i fatti commessi erano dovuti alle caratteristiche dell’impianto sportivo (a detta della Società, non idoneo ad ospitare una tifoseria numerosa come quella del Livorno), ovvero alle poche misure di prevenzione e filtraggio adottate dalla Società ospitante. Per il futuro, la reclamante intendeva mettere a disposizione, a proprie spese, un servizio stewards, al fine di assicurare un maggior controllo sui propri sostenitori in trasferta.

In conclusione, la reclamante sosteneva che le condotte incriminate erano state poste in essere solamente da pochissimi tifosi e che, ad ogni modo, non avrebbero procurato alcun pericolo per l’incolumità pubblica e, peraltro, nessuna persona aveva riportato alcun danno fisico.

La Corte Sportiva d’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società U.S. Livorno 1915.

La Corte, consapevole del principio sancito dall’art. 61 CGS circa il valore di “piena prova” attribuita alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara nei loro rapporti arbitrali, riteneva che la gravità dei fatti occorsi, tra l’altro non contestati dalla Società, era stata pienamente accertata nel referto di gara.

Il Collegio, ad espletamento della propria motivazione e per quello che rilevava nel caso di specie, faceva riferimento agli artt. 26 e 6, comma 3, CGS che, rispettivamente, prevedono la responsabilità in capo alle società per fatti violenti commessi dai loro sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità delle persone e per i comportamenti dei propri sostenitori in trasferta, salvo gli obblighi della società ospitante.

La giurisprudenza sportiva ha costantemente asserito che il fine dell’istituto della responsabilità oggettiva è quello di indurre le società a porre in essere tutte le misure necessarie volte a prevenire fatti lesivi, anche in trasferta, quando non vi sia una responsabilità diretta dell’organizzazione dell’incontro, circostanza che rilevava ai fini dell’applicazione della sanzione nel rispetto del principio della proporzionalità (CSA, Sez. II, n. 66/2022-2023).

Secondo la Corte, nel caso di specie, le condotte poste in essere dai tifosi livornesi integravano le condotte previste dall’art. 26 CGS, in quanto idonee a mettere in pericolo l’incolumità pubblica. A sostegno di ciò, il Collegio riprendeva il principio secondo cui l’ordinamento sportivo non persegue il medesimo fine dell’ordinamento penale, in quanto le norme penali, riguardo ai reati contro la pubblica incolumità, sono dirette a tutelare i diritti primari dell’individuo; al contrario, il fine del legislatore sportivo è quello di garantire e tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni sportive, assicurando un clima di serenità, sia fuori che dentro il campo, tenendo sempre presente il principio del fair play.

La Corte, in conclusione, facendo riferimento ad una precedente decisione assunta dalla medesima Sezione, che aveva avuto ad oggetto analoghe condotte violente, oltre a considerare congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nel caso di specie, riteneva che l’aggravante della recidiva doveva essere presa in considerazione. L’art. 26, comma 3, CGS prevede, in aggiunta all’ammenda, la sanzione dell’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. La recidiva, ai sensi dell’art. 18 CGS, viene presa in considerazione anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva d’Appello respingeva il reclamo proposto dalla Società U.S. Livorno 1915 e, pertanto, riteneva congrua le sanzioni dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse e dell’ammenda di € 5.000,00.

 

Avv. Ludovica Cohen

 


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