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Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE C.U. N. 76 DEL 18.04.2024 - DECISIONE N. 0227/CSA – 2023-2024 – GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE C.U. N. 76 DEL 18.04.2024 - DECISIONE N. 0227/CSA – 2023-2024 – GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, decisione N. 0227/CSA/2023-2024 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0303/CSA/2023-2024 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente relatore), Stefano Agamennone (Componente), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 53, comma 8, NOIF sancisce che: «alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono, altresì, tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, n. 0227 CSA/2023 – 2024, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società L’Aquila 1927 s.s.d.r.l.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società L’Aquila 1927 s.s.d.r.l. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Calcio Femminile, che aveva irrogato, a suo carico, la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, per avere la stessa rinunciato alla partecipazione al Campionato di serie C.

La reclamante sostiene di aver subìto il comportamento delle proprie tesserate che, improvvisamente e senza alcuna motivazione, si erano rifiutate di allenarsi e di scendere in campo ed avevano comunicato la loro volontà di non proseguire il rapporto con la società e di sciogliersi dal tesseramento. A fronte di tale comportamento, con nota del 11.4.2024, la Società aveva, suo malgrado, comunicato al Dipartimento l’impossibilità di proseguire il Campionato, di fatto non presentandosi per la disputa della gara L’Aquila 1927 – Accademia Spal, programmata per il successivo 14.4.2024, dopo che, solo con molta difficoltà (e con notevole sforzo economico), era riuscita a disputare la precedente gara in trasferta (Vicenza) in data 7.4.2024, potendo contare solo su 11 calciatrici (essendo già pervenute diverse rinunce).

 

Sostiene, altresì, la reclamante che la decisione delle calciatrici, fondata su non meglio specificati “motivi personali”, appariva incomprensibile, avendo essa sempre regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, economiche e sportive: chiede, pertanto, che, in caso di conferma della sanzione, la stessa venga notevolmente ridimensionata, tenendo presente che, per la prima rinuncia, è prevista la sanzione di € 2.000,00; che, in caso di ritiro dal campionato, tale sanzione può essere aumentata “fino” a dieci volte; che mancavano solo 7 gare per portare a termine il campionato. Conclude, pertanto, per l’annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, per la sua riduzione nel minimo di giustizia.

 

La Corte Sportiva D’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il reclamo avanzato dalla Società L’Aquila 1927 s.s.d.r.l.

Il Collegio, preliminarmente, evidenziava che la fattispecie del caso in esame è disciplinata sia dall’art. 53, comma 8, NOIF, secondo cui le Società che si ritirano o sono escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, nei casi di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono punite  con sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la primaria rinuncia, e sia dal C.U. n. 1 del 17.7.2023 del Dipartimento Calcio Femminile, secondo cui, al punto 7, le Società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di fare concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

Qualora le Società dovessero rinunciare all’incontro di una gara trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 53 NOIF: in caso di prima rinuncia, la sanzione prevista è di € 2.000,00; mentre, se si dovesse trattare di una seconda rinuncia, la Società viene esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

A sostegno della propria motivazione, la Corte affermava che la reclamante, nell’avanzare le proprie richieste, non aveva invocato l’esimente della causa di forza maggiore, contrariamente a quanto aveva fatto nella comunicazione inoltrata al Dipartimento Calcio Femminile. Ad ogni modo, anche se l’avesse invocata, nell’irrogare la sanzione, il Giudice non avrebbe potuto considerarla, in quanto le rinunce delle calciatrici erano giustificate dalla risoluzione consensuale del vincolo sportivo.

 

Al fine di decidere, il Collegio sottolineava che, oltre ad essere rimessa agli Organi di Giustizia Sportiva la facoltà di decidere sul grado della colpa, nel caso oggetto di interesse non vi era stata alcuna prova di specifici inadempimenti della Società nei confronti delle calciatrici, ovvero che la rinuncia da parte della ricorrente era intervenuta a sole 7 partite dalla fine del Campionato (circostanza, questa, che aveva reso più complessi gli effetti della rinuncia stessa).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla Società L’Aquila 1927 s.s.d.r.l. e, per l’effetto, rideterminava la sanzione dell’ammenda a € 12.000,00.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

 

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