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Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – C.U. N. 102 DEL 05.06.2024

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – C.U. N. 102 DEL 05.06.2024

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, decisione N. 0253/CSA/2023-2024 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0343/CSA/2023-2024 – Patrizio Leozappa (Presidente), Agostino Chiappiniello (Componente), Sebastiano Zafarana (Componente relatore), Giuseppe Gualtieri (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 36, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».

 

L’art. 61, comma 1, CGS FIGC prevede che: «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, n. 0253/CSA/2023-2024, respinge il reclamo proposto dalla Società Catania FC S.r.l.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Catania FC S.r.l. avverso la sanzione, irrogata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, che aveva inflitto, a carico della tesserata G.P., la squalifica per 4 giornate effettive di gara, in occasione dell’incontro di Campionato Serie C Femminile, Montespaccato S.R.L. – Catania FC, del 2.06.2024, terminato con il risultato di 3-0.

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che la calciatrice, al minuto 32° del secondo tempo, aveva proferito espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara.

 

Il Giudice di prime cure aveva determinato la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), CGS.

La reclamante domandava, in via principale, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara e, in via subordinata, la riduzione della sanzione ritenuta di giustizia. La Società considerava eccessivamente gravosa la decisione del Giudice Sportivo rispetto alla condotta effettivamente tenuta dalla calciatrice e riteneva, altresì, che la ricostruzione dei fatti, descritta nel referto arbitrale, fosse stata determinata da una erronea percezione della realtà.

 

Secondo la Società, la calciatrice, amareggiata per il risultato della gara, aveva protestato con sé stessa pronunciando espressioni irriguardose, ma certamente non dirette nei confronti dell’arbitro e comunque prive di offese.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società Catania FC S.r.l.

La Corte, preliminarmente, nel richiamare il principio di “piena prova” attribuito dall’Ordinamento Sportivo al referto arbitrale, ex art. 61 CGS, considerava la ricostruzione dei fatti inconferente.

 

Il Collegio, altresì, con riferimento all’entità della sanzione, riprendeva quanto sancito dall’art. 36, comma 1, CGS, così come modificato dal C.U. n. 165/A del 20.4.2023, secondo cui è prevista, come sanzione minima, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la squalifica per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara da parte dei calciatori e tecnici, in occasione o durante la gara.

La Corte, ancora, sottolineava come il Giudice di prime cure, nell’irrogare la sanzione, non aveva apportato alcuna distinzione tra condotta ingiuriosa o irriguardosa, avendo applicato il minimo edittale della sanzione.

 

Al fine di decidere, il Collegio riteneva congrua la decisione del Giudice Sportivo, evidenziando anche il fatto che la Società non aveva invocato alcuna specifica circostanza attenuante diretta a giustificare il comportamento tenuto dalla propria tesserata, limitandosi ad evidenziare lo stato d’animo della stessa.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla Società Catania FC S.r.l.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

 

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