Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE - C.U. N. 203 DEL 06.04.2022 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE - C.U. N. 203 DEL 06.04.2022 GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Federale D’Appello Sez. I- decisione N. 0004/CFA/2022-2023 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0129/CFA/2021-2022 – Mario Luigi Torsello (Presidente), Angelo De Zotti (Componente relatore), Paola Palmieri( Componente) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 63 CGS dispone che: « 1.Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. 54 2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. 3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione. 4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio. 5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Federale D’Appello, Sez. I, n. 0004 CFA/2022 – 2023, respinge il reclamo proposto dal Sig. M.C., in quanto ritenuto inammissibile.
La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dal Sig. M.C. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche che aveva irrogato a suo carico la squalifica fino al 03.04.2024 in occasione della gara del 02.04.2022 Cingolana – San Francesco/ L. Europa Luciano Bocchini. La sanzione e’ stata inflitta anche ai calciatori V.S., B.A. e K.M.J.P.
La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, facendo seguito a quanto riportato nel proprio referto, l’arbitro aveva dichiarato che, a pochi secondi dal termine della gara, nello specifico durante la battuta di un calcio d’angolo e dopo aver fischiato un calcio di punizione a favore della squadra di casa, Cingolana San Francesco, veniva aggredito con violenza dalla squadra ospite, Largo Europa Luciano Bocchini, la quale, avendo continuato a giocare anche dopo il fischio finale, pretendeva la convalida del gol da parte dell’ufficiale di gara.
Nello specifico, l’arbitro riportava di essere stato accerchiato da tutta la squadra, tra cui anche i componenti della panchina, i quali, oltre a rivolgergli frasi offensive e minatorie, lo avevano colpito e preso a calci sui polpacci tanto da farlo indietreggiare; il tecnico inoltre affermava di essere stato in grado di riconoscere solo alcuni degli aggressori, tra cui l’odierno reclamante.
In merito alla decisione assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, la Società Largo Europa Luciano Bocchino, nell’interesse di alcuni dei suoi tesserati deferiti, aveva proposto ricorso avanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale delle Marche, la quale aveva accolto il ricorso e riqualificato i fatti oggetto del deferimento.
A seguito di suddetto accoglimento, il Sig. M.C., odierno reclamante, nel proporre ricorso domandava, ex art. 63 CGS, di essere dichiarato estraneo al fatto contestato e riabilitato con l’annullamento della squalifica che gli era stata irrogata.
Il ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni, oltre a sostenere di aver preso parte all’aggressione esclusivamente per quietare gli animi, riteneva sussistere i presupposti per la revisione/revocazione della decisione, essendo emersi dopo la decorrenza dei termini, nuovi elementi probatori a discarico dello stesso.
La Corte Federale D’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addette, rigettava il ricorso avanzato.
La Corte, ad espletamento della propria motivazione, affrontava preliminarmente la questione in rito riguardo l’ammissibilità della domanda di revocazione/revisione avanzata nel presente giudizio, affermando che il Sig. M.C. nel proprio ricorso aveva menzionato l’art. 63 CGS recante “revocazione e revisione”, senza specificare se quello che domandava alla Corte consisteva nella revocazione di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), ovvero nella revisione di cui al comma 4, lett. a), b), c).
In ragione di ciò, il Collegio affermava tanto l’insussistenza dei requisiti di ammissibilità del presente reclamo, specificando che non spetta al Giudice, ma alla parte, indicare quale delle diverse ipotesi di fatto e di diritto dei due istituti sostiene la domanda, quanto obiettava ogni delineata ipotesi di revocazione e altrettanta estraneità dell’istituto della revisione tra quelle previste dal comma 4, lett. a) e b), dell’art. 63 CGS, i quali, letteralmente, dispongono “quando sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto”, ovvero quando “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”.
Con riferimento alla questione in fatto, la Corte, dopo aver esaminato la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale delle Marche, tra l’altro solo parzialmente riportata nel C.U. e che non vedeva come parte in causa il Sig. M.C. ma altri calciatori, non evidenziava né elementi di prova a discarico del reclamante né la sussistenza, per quanto lo riguarda, di una inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione che gli ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 03.04.2024 con quelli contenuti nella decisione irrevocabile della Corte Sportiva d’Appello Territoriale delle Marche.
Il Collegio, per di più, sottolineava che, se fossero sopravvenute prove a discarico e se il reclamo lo avesse riguardato, il Sig. M.C. sarebbe stato prosciolto o comunque avrebbe ottenuto una riduzione della sanzione, così come avvenuto per alcune delle altre parti.
Al contrario, nell’audizione del direttore di gara, riportata negli atti di causa, quest’ultimo aveva discolpato uno dei deferiti, ma non l’odierno reclamante al quale, invece, aveva attribuito un comportamento gravemente minaccioso.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale D’Appello rigettava il ricorso proposto dal Sig. M.C., in quanto, oltre a ritenerlo inammissibile, evidenziava la insussistenza dei presupposti sia in fatto che in diritto per la revisione della sanzione inflitta. |
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Avv. Ludovica Cohen |