Decisione del GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B C.U. N. 201 DEL 06.04.2021. GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B C.U. N. 201 DEL 06.04.2021 GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. RG 166/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 171/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI – Dott. Piero Sandulli (Presidente), Dott. Nicolò Schillaci (Componente), Dott. Stefano Toschei (Componente relatore), Dott. Franco Granato (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1 «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
Ai sensi dell’art. 49, comma 6, CGS «La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
Commento/Sintesi |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 171 CSA/2020 – 2021, ritiene che la sanzione nei confronti del Sig. C. G., irrogata da parte del Giudice Sportivo, non sia impugnabile e respinge il reclamo avanzato dalla Società A.C. Pisa 1909 S.r.l. Inoltre, preso atto della rinuncia al predetto reclamo in relazione alla posizione del Sig. D. A. L., lo dichiara estinto ai sensi dell’art. 49, comma 6, CGS.
La vicenda esaminata trae origine dal reclamo della Società A.C. Pisa 1909 S.r.l. avverso la sanzione inflitta, da parte del Giudice Sportivo, nei confronti del Sig. L. D.A. (al quale veniva comminata la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 2.000,00) e la sanzione inflitta al Sig. C. G., al quale veniva irrogata l’inibizione a tutto il 20 aprile 2021e l’ammenda di € 5.000,00 in relazione all’incontro del Campionato di Serie B Pisa – Lecce del 05.04.2021.
Per ciò che concerne il primo dei due contenziosi, ovvero in riferimento alla posizione del Sig. D. A. L., la Società reclamante depositava atto di rinuncia del reclamo in questione, pertanto, dichiarato estinto ai sensi dell’art. 49, comma 6, CGS.
Con riferimento alla seconda posizione, la decisione del Giudice Sportivo era motivava dal fatto che, sulla scorta di quanto affermato dal direttore di gara Sig. M. L., il Dirigente Sig. C. G., alla fine del primo tempo, nel corso della gara Pisa – Lecce, disputatasi a Pisa, lo attendeva all’ingresso dello spogliatoio rivolgendosi nei sui confronti con un atteggiamento aggressivo, urlando ad altissima voce fino ad avvicinarsi a meno di un metro di distanza. Il direttore di gara sosteneva, inoltre, che, al termine della gara, il Sig. C., si avvicinava nuovamente con fare provocatorio, intimandogli che avrebbe avanzato un esposto nei suoi confronti alla Procura arbitrale.
A sostegno dell’impugnazione avanzata, la Società reclamante, la quale di fatto riteneva eccessivamente gravosa e severa la sanzione irrogata nei confronti del Dirigente della squadra locale, sottolineava che l’episodio, oggetto di giudizio da parte del Giudice Sportivo, doveva essere contestualizzato in relazione ad un momento di grande confusione e grande agitazione, visto che il risultato della gara in questione era legato alla possibilità per il Pisa di inserirsi nel girone del play off , atteso alla promozione in serie A, tenuto anche conto che il Lecce era la squadra seconda in classifica.
La difesa riconosceva l’utilizzo di toni eccessivi e l’esistenza di un comportamento irruento da parte del Dirigente C. G., ma evidenziava, altresì, che lo stesso non aveva mai oltrepassato la soglia della modesta alterazione e tanto meno assunto atteggiamenti intimidatori o violenti, o comunque tali da giustificare una così sproporzionata sanzione.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, nel rigettare il reclamo avanzato dalla Società A.C. Pisa 1909 S.r.l., preliminarmente motivava che la condotta posta in essere dal Dirigente del Pisa, per come descritta dal direttore di gara, risultava documentalmente provata.
La medesima Corte riteneva il comportamento del Sig. C. eccessivamente veemente ed addirittura intimidatorio nei confronti del direttore di gara, a nulla rilevando la circostanza inerente il momento di grande tensione per la “posta in palio”, ovvero di poter accedere, per la stagione sportiva successiva, alla serie A.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, ancora, nel motivare la sua decisione, teneva conto di quanto disposto dall’ art. 12, comma 1, CGS, secondo cui «Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché́ l’eventuale recidiva», unitamente a quanto sancito dall’art. 13, comma 1, CGS che, nell’indicare le circostanze attenuanti, prevede che «La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più̀ delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità̀ o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari”; aggiungendo poi, al comma 2, che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione».
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, ritenuta la gravità della condotta osservata dal Sig. C. G. e non ricorrendo alcuna circostanza attenuante, respinge il ricorso avanzato dalla Società A.C. Pisa 1909 S.r.l. |
Autore |
Dott.ssa Ludovica Cohen |