Decisione del GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE N. 26 del 6.12.2022 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE N. 26 del 6.12.2022 GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Federale d’ Appello - decisione N. 3/2023 – Guido Lombardi (Presidente), Massimiliano Baldesi Riberto (Consigliere), Antonio Marinello (Consigliere relatore) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui ai sensi dell’art. 1 «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 66 del Regolamento di Giustizia FPI sancisce che «1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti di pena non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo. 2. Quando, invece, concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, l'Organo giudicante procede a giudizio di comparazione. Nel caso in cui ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, terrà conto solo di queste e, delle sole circostanze attenuanti nel caso contrario. Quando invece ritenga vi sia equipollenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcune di dette circostanze. 3. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall’Organo giudicate a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall’ Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell’ipotesi di concorso di persone nell‘infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
Commento/Sintesi |
La sentenza della Corte Federale d’Appello n. 3/2023 accoglie parzialmente il ricorso proposto dal Sig. M. O.
La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dal Sig. M.O. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale che aveva irrogato, a suo carico, la sospensione di mesi 4 (120 giorni) dallo svolgimento di ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, in occasione del Trofeo Cintura d’Italia Gymboxe del 30.10.2022.
La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il tecnico Sig. M.O., al termine della gara, aveva tenuto atteggiamenti piuttosto aggressivi nei confronti dell’organizzatore Sig. M.B., accusandolo di aver influenzato il verdetto tanto da determinare la sconfitta del suo atleta.
La Corte Federale d’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il ricorso.
La Corte, ad espletamento della propria motivazione, preliminarmente affermava che i fatti posti a fondamento della decisione, oggetto di gravame, risultavano interamente dimostrati, accertati e ammessi dallo stesso reclamante, sottolineando, altresì, che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara formano piena prova in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, assumono un ruolo terzo ed imparziale, così come il referto arbitrale costituisce prova legale.
Al fine di decidere, il Collegio prendeva in considerazione anche la dichiarazione scritta, trasmessa alla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione da parte dell’incolpato, per mezzo della quale ammetteva la propria responsabilità; nello specifico il tecnico riconosceva di aver violato il Regolamento sportivo per non aver saputo controllare la propria reazione emotiva per una decisione arbitrale non condivisa, assicurando, inoltre, di continuare ad offrire alla Federazione un maggiore contributo personale e porre in essere una condotta conforme ai principi e alla normativa federale.
La Corte, a sostegno della propria decisione, prendeva in considerazione anche la circostanza attenuante, invocata dal ricorrente, ovvero della provocazione subita da parte dell’organizzatore Sig. M.B. il quale lo aveva invitato a discutere in maniera più ravvicinata riguardo la decisione assunta. Tale circostanza veniva anche confermata dall’analisi del video relativo all’incontro oggetto di interesse.
In conclusione, questa Corte sosteneva che la condotta posta in essere dal Sig. M. O. rientrava nella prima fattispecie delle circostanze attenuanti ex art. 65, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) e, pertanto, riteneva di dover rideterminare la pena ai sensi dell’art 66, comma 1, del medesimo Regolamento di Giustizia.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale d’Appello accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal Sig. M.O. e, per l’effetto, riduceva la sanzione della sospensione dallo svolgimento di ogni attività agonistica e federale a giorni 80 (ottanta). |
Avv. Ludovica Cohen |