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Decisione del GIUDICE SPORTIVO LND – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 11 DEL 13.04.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO LND – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 11 DEL 13.04.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 289/CSA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 275/CSA/2021-2022 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Nicolò Schillaci (Componente relatore), Franco Granato (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 289 CSA/2021 – 2022, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Sporting Trestina.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società A.S.D. Sporting Trestina avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, ovvero l’ammenda di € 300,00 comminata in occasione della gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19, Sporting Club Trestina – Porto d’Ascoli del 09.034.2022.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che la Società convenuta si era resa responsabile sia della mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale, sia di aver errato la compilazione della distinta dei partecipanti alla gara, indicando tra i titolari un calciatore designato alla panchina e viceversa.

 

La Società, nel proporre ricorso, chiedeva in via principale l’annullamento della sanzione inflitta.

 

La proponente, a fondamento delle proprie ragioni, riguardo alla mancanza di acqua calda, sosteneva che nessuna segnalazione gli era pervenuta, né da parte della terna arbitrale e neppure da parte dalla squadra ospitante, sottolineando che, se fosse stata avvisata di tale disagio, avrebbe indicato la possibilità dell’utilizzo di altre docce.

 

In merito al secondo capo d’accusa, la Società appellante specificava che il Giudice Sportivo non avrebbe dovuto addebitare tale violazione alla stessa, come erroneamente avvenuto, al contrario, alla Società Porto d’Ascoli.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il ricorso.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, evidenziava l’errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per aver attribuito la responsabilità in capo alla proponente in merito all’errata compilazione della distinta calciatori, quando la stessa Società aveva segnalato tale irregolarità al direttore di Gara da parte della Società Porto d’Ascoli. A ragione di quanto esposto, la Corte riteneva tale motivo fondato e meritevole di accoglimento.

 

Altresì, nel ridimensionare la sanzione, il Giudice di Appello, riconosceva in capo alla Società Sporting Trestina una parziale responsabilità riguardo la problematica dell’acqua calda nelle docce, così come riconosciuto ed ammesso dalla stessa Società, per non aver diligentemente posto in essere un comportamento diretto a porre rimedio a tale inconveniente.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Sporting Trestina, riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 100,00.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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