Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 75 DEL 2.11.2021 - GIURISDIZIONE SPORTIVA
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 75 DEL 2.11.2021 GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. 093/CSA/2021-2022 REGISTRO RECLAMI N. 071/CSA/2021-2022 – Carmine Volpe(Presidente), Lorenzo Attolico (Componente Relatore), Andrea Lepore (Componente), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
Ai sensi dell’art. 29 CGS, «1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1 |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
Commento/Sintesi |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 093 CSA/2021 – 2022, ritiene che la sanzione, irrogata da parte del Giudice Sportivo, nei confronti della Società AS Roma S.p.A. non sia impugnabile e, pertanto, respinge il reclamo proposto dalla stessa.
La vicenda esaminata trae origine dal reclamo avanzato dalla Società AS Roma S.p.A. avverso la sanzione, inflitta nei confronti della medesima da parte del Giudice Sportivo, dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, sanzione sospesa per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS, a seguito della gara Roma/Milan del 31.10.2021, in conseguenza del fatto che, nel corso dell’incontro, erano stati rivolti cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori della Società Milan, Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie, con contestuale richiesta, da parte del Direttore di gara, di richiedere, per il tramite del Quarto Ufficiale, di diffondere l’annuncio previsto, atto avvenuto per due volte.
La Società reclamante, nel proporre ricorso, presentava istanza con la quale domandava un supplemento di indagini da parte della Procura Federale FIGC, al fine di ricostruire la dinamica contestata, nel merito, in via principale, richiedeva l’annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione, con l’applicazione della sola pena pecuniaria/ammenda.
La Società, a fondamento delle proprie richieste, deduceva sia l’erroneità della ricostruzione delle condotte contestate e sanzionate nei confronti del giocatore Kessie, poichè, diversamente da quanto dedotto dai delegati della Procura, i cori in questione non sarebbero stati riportati nel referto, sia lamentava, riguardo ai cori rivolti al calciatore Ibrahimovic, la mancata valutazione, da parte del Giudice Sportivo, della condotta provocatoria posta in essere dallo stesso calciatore sia prima che durante l’incontro della gara.
La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, nel rigettare, preliminarmente, l’stanza di sospensione per l’espletamento di ulteriori indagini da parte della Procura Federale, riteneva che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, era stata raggiunta la prova della rilevanza dei cori discriminatori, in quanto rilevati da tutti e tre i rappresentanti della Procura, data soprattutto dalla loro posizione nei vari punti dell’impianto sportivo.
In merito alle richiamate circostanze attenuanti di cui all’art. 29 CGS, da parte della proponente, la Corte, nel rigettare il ricorso avanzato, motivava che l’intervento della Società, diretto a porre fine ai comportamenti contestati, si era rivelato non adeguato e risolutorio, in quanto a nulla erano serviti gli annunci da parte dello speaker dello stadio a far dissuadere la tifoseria romanista dei diversi cori.
La stessa Corte, ad espletamento della propria motivazione, rammentava il principio, recentemente riaffermato dalla stessa, secondo cui l’adozione di misure di prevenzione non comporta la contestuale riduzione del trattamento sanzionatorio previsto per le fattispecie di illecito, poi consumate. Ciò che potrebbe rilevare ai fini scriminanti sarebbe l’adozione, da parte della Società, di modelli organizzativi e gestionali proporzionati ed efficaci, diretti a rimuovere o attenuare le condotte illecite.
Da ultimo, riguardo alla richiesta di riduzione della sanzione irrogata, la Corte asseriva che a nulla rilevava, per la determinazione della sanzione comminata, la condotta provocatoria del giocatore Ibrahimovic, contestata dalla proponente, in quanto, anche laddove esistente, non avrebbe giustificato l’intonazione dei cori di discriminazione razziale da parte della tifoseria.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale rigettava il ricorso proposto dalla Società AS Roma S.p.A. |
Autore |
Dott.ssa Ludovica Cohen |