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Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTI SERIE B - C.U. N. 220/DIV DEL 23.02.2022. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTI SERIE B - C.U. N. 220/DIV DEL 23.02.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. II - decisione N. 212/CSA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 207/CSA/2021-2022 – Pasquale Marino (Presidente), Maurizio Borgo (Vice Presidente), Francesca Mite (Componente relatore), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003,  convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 61, comma 1, CGS dispone che «i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, CGS, «la sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge, a favore del responsabile, una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. II, n. 212 CSA/2021 – 2022, statuisce che la sanzione irrogata nei confronti del calciatore, Sig. L.S., non sia impugnabile e, pertanto, respinge il reclamo avanzato dalla Società U.S. Avellino 1912 s.r.l.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società U.S. Avellino 1912 s.r.l. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie B nei confronti del proprio tesserato, Sig. L.S., al quale veniva comminata la squalifica per due giornate effettive di gara in occasione dell’incontro Latina – Avellino del 22.02.2022.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il calciatore, Sig. L.S., dapprima aveva reagito ad un fallo subito, spingendo e stringendo all’altezza del collo l’avversario; successivamente, durante l’uscita dal campo, veniva nuovamente a confronto con l’avversario, senza nessun contatto, poiché trattenuto dai compagni.

 

La Società, nel proporre ricorso, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta, da due ad una giornata di squalifica, ritenendo la sanzione irrogata in primo grado eccessivamente gravosa rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato.

 

La reclamante, a fondamento delle proprie ragioni, deduceva che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure doveva essere letta in combinato disposto sia con il provvedimento (Com. Uff. n.220/20221) emesso dal medesimo Giudice Sportivo presso la Lega Pro avverso il calciatore del Latina, Sig. S.J., in quanto quest’ultimo, a seguito di un proprio fallo e della reazione dell’avversario, Sig. L.S., lo aveva colpito con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra, sia con le dichiarazioni rese sui propri social dal Sig. S.J., nelle quali egli ammetteva di aver colpito il proprio avversario.

 

Riguardo le dichiarazioni rilasciate dal Sig. S.J., ritenute dalla istante come confessione avente piena efficacia probatoria, la Società U.S. Avellino 1912 s.r.l. chiedeva l’applicazione della circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13, comma 1, CGS, per aver il proprio tesserato agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il ricorso ritenendo che le dichiarazioni rilasciate sui propri social da parte del Sig. S.J. non potevano essere qualificate come confessione, in quanto, secondo la Corte, prive delle caratteristiche proprie di una confessione previste dall’ordinamento giuridico.

 

La Corte, a sostegno della propria motivazione, affermava anche che l’istituto della confessione non è disciplinato dall’ordinamento sportivo e, pertanto, tale strumento, in questa sede, non poteva assumere valore probatorio, facendo espresso riferimento al principio enunciato dall’art. 61, comma 1, CGS, secondo cui viene attribuito valore di “piena prova” alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.

 

In conclusione, la Corte sosteneva che, in ambito calcistico, l’unica eccezione alla piena efficacia probatoria del referto arbitrale è la prova televisiva, che gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari, esclusivamente nei limiti previsti dal codice di giustizia sportiva.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale, tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal tesserato, Sig. L.S.,

 

rigettava il ricorso proposto dalla Società U.S. Avellino 1912 s.r.l.

Autore

Avv. Ludovica Cohen

 

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