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Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - C.U. N. 96 DEL 02.12.2021. GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - C.U. N. 96 DEL 02.12.2021

GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. 126/CSA/2021-2022 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 122/CSA/2021-2022 – Carmine Volpe (Presidente), Michele Messina (Componente), Andrea Lepore (Componente relatore), Franco DI Mario (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003 convertito nella L. n. 280/2003, ex art. 1, secondo cui «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 38 CGS sancisce che «Ai calciatori responsabili di condotta violenta, nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato».

Ai sensi dell’art. 39 CGS «Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese».

L’art. 61, comma 1, dispone che «I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 126 CSA/2021 – 2022, afferma che la sanzione irrogata nei confronti del calciatore tesserato, Sig. I.O.P., non sia impugnabile e, pertanto, respinge il reclamo avanzato dallo stesso.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso proposto da parte del calciatore, Sig. I.O.P., avverso la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, della squalifica a tempo determinato fino a tutto il 20 dicembre 2021.

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il giocatore, al 10° del secondo tempo supplementare, nonostante il pallone di gioco fosse lontano, aveva colpito con un pugno alla testa un calciatore della squadra avversaria.

Il tesserato, nel proporre ricorso, reputava che la sanzione a lui irrogata fosse eccessivamente gravosa per violazione del principio di omogeneità, ritenendo che la squalifica sarebbe dovuta essere scontata nella categoria nella quale lo stesso aveva posto in essere la condotta oggetto di decisione, secondo quanto sancito dall’art. 21, commi 6 e 7, CGS.

Il proponente, a fondamento delle proprie ragioni, sosteneva che la sanzione a tempo determinato avrebbe limitato la sua partecipazione, oltre che alle gare del Campionato Primavera, anche alle gare con la prima squadra, tra cui quella di serie A del Cagliari calcio. A sostegno delle sue deduzioni, faceva presente le sue recenti convocazioni in prima squadra nelle stagioni 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022.

Nel merito, il calciatore riteneva che il Giudice Sportivo aveva errato nella valutazione dei fatti oggetto di decisione, trattandosi, a suo avviso, di uno scontro di lieve entità; richiedeva, pertanto, la riqualificazione del comportamento tenuto, con conseguente riduzione della sanzione della squalifica a tempo determinato a tutto il 12 dicembre o con la conversione in una sanzione a “giornate”, in modo da dargli la possibilità di essere convocato nella gara di serie A del Cagliari calcio.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti, respingeva il ricorso.

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, riteneva che non poteva ritenersi violato il principio di omogeneità, in virtù del fatto che la categoria di appartenenza del Sig. I.O.P. era senza dubbio quella della Primavera, non ritenendo significative le sue precedenti convocazioni con la prima squadra.

La stessa Corte, riprendendo una pronuncia della Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., n. 27/2019, affermava come deve essere distinta la categoria di appartenenza del tesserato da quelli che sono altri campionati ai quali il calciatore può partecipare.

Riguardo alla proporzionalità della sanzione, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, il giudice di merito riconosceva che il colpo era stato sferrato a gioco in corso, ma allo stesso tempo si trattava di un pugno colpito a palla lontana, qualificandolo come un comportamento violento.

Da ultimo, la Corte richiamava quanto sancito dall’art. 38 CGS che considera violenta una condotta caratterizzata da intenzionalità e volontarietà diretta a produrre danni, lesioni personali e a mettere in pericolo l’integrità fisica altrui.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale valutava la condotta del tesserato come negligente e/o imprudente, ritenendola antisportiva, ai sensi dell’art. 39 C.G.S. e, pertanto, rigettava il ricorso proposto dal calciatore, Sig. I.O.P.

Autore

Dott.ssa Ludovica Cohen

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