Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, decisione N. 0186/CSA/2023-2024
Titolo/Oggetto |
Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE DI CUI AL C.U. N. 100 DEL 05.03.2024 –GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, decisione N. 0186/CSA/2023-2024, REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0247/CSA/2023-2024 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vice Presidente), Savio Picone (Componente relatore), Giuseppe Gualtieri (Rappresentante AIA) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari». L’art. 36, comma 2, CGS FIGC sancisce che: «ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la inibizione: a) per 2 mesi, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi, in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico». L’art. 39, comma 3, CGS prevede che: «ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la inibizione per un mese». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Sportiva D’Appello, Sez. III, n. 0186 CSA/2023 – 2024, accoglie il reclamo proposto dal Sig. A.B. La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dal Sig. A. B. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, che aveva irrogato, a suo carico, la sanzione dell’inibizione fino al 30 luglio 2024, a seguito dell’incontro Tivoli Calcio 1919-U.S. Campobasso 1919, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Serie D, Girone F). La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che il Sig. A.B., in qualità di addetto all’arbitro del Tivoli Calcio 1919, nel corso del primo tempo, aveva invitato i propri tesserati ad abbandonare il terreno di gioco come segno di protesta nei confronti del Direttore di gara. Nello specifico, si era avvicinato alla panchina della squadra avversaria, in modo intimidatorio, insultando i componenti della stessa. Successivamente, alla notifica del provvedimento disciplinare, si era avvicinato all’Arbitro e ad un suo Assistente con fare aggressivo e, mentre abbondava il terreno di gioco, si era accostato all’allenatore della squadra avversaria pronunciando espressioni offensive anche nei confronti dei tesserati avversari. Il reclamante, nel proporre ricorso, non contestando quanto descritto nel referto arbitrale, domandava, in via preliminare, la riduzione della sanzione e, in via subordinata, l’applicazione dell’istituto della continuazione del reato e delle circostanze attenuanti, ai fini della riduzione della sanzione, ritenendo, altresì, che la condotta descritta nel referto di gara dovesse essere qualificata come irriguardosa e, pertanto, inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), CGS. A sostegno della propria posizione, il ricorrente affermava di non aver tenuto un comportamento violento nei confronti degli ufficiali di gara e di aver invitato i calciatori della propria squadra ad abbandonare il campo in chiave ironica. Altresì, affermava di aver pronunciato espressioni offensive esclusivamente in conseguenza delle provocazioni subite, da parte dei tesserati presenti sulla panchina avversaria, sia prima che dopo l’espulsione. La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva il reclamo avanzato dal Sig. A. B. Il Collegio, dopo aver esaminato il rapporto di gara del primo assistente, evidenziava quanto sancito dall’art 36, comma 2, CGS, così come modificato dal C.U. n. 165/A del 20 aprile 2023, che prevede la sanzione minima della inibizione per due mesi a carico dei dirigenti responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale fattispecie, secondo la Corte, alla luce di quanto riportato nel referto del primo assistente, è da attribuirsi al Sig. A. B. Il Collegio, inoltre, riteneva di dover irrogare la sanzione per la condotta gravemente antisportiva nei confronti dell’allenatore e degli avversari, in relazione alla quale l’art. 39, comma 3, CGS dispone la sanzione minima della inibizione per un mese. In conclusione, la Corte riteneva che la sanzione complessiva per i comportamenti tenuti dal Sig. A.B., sia nei confronti degli ufficiali di gara sia nei confronti dei tesserati della squadra avversaria, poteva essere ridotta alla inibizione per tre mesi, applicando, così, il minimo edittale previsto dalle norme federali. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale accoglieva il reclamo proposto dal Sig. A. B. e, per l’effetto, riduceva la sanzione della inibizione fino al 05.06.2024. |
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Avv. Ludovica Cohen |