CORTE FEDERALE D'APPELLO SS.UU. 0021 2024-2025
Titolo/Oggetto |
Decisione del TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE N. 0013 DEL 17.7.2024 E N. 0015 DEL 22.7.2024 – GIURISDIZIONE SPORTIVA |
Estremi provvedimento |
Corte Federale D’Appello, Sez. Unite, decisione N. 0021/CFA/2024-2025 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0008/CFA/2024-2025 – N. 0009/CFA/2024-205 – Mario Luigi Torsello (Presidente), Roberto Caponigro (Componente), Mariangela Caminiti (Componente), Tommaso Marchese (Componente), Salvatore Casula (Componente relatore) |
Massima |
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
L’art. 8, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento». L’art. 13, comma 1, CGS dispone che: «La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari».
L’art. 18, CGS prevede che: 1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni. 2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva». |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La sentenza della Corte Federale D’Appello, Sez. Unite, n. 0021/CFA/2024-2025 respinge i reclami proposti dalla Società Brindisi F.C. s.r.l. La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società Brindisi F.C. s.r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, n. 0013/TFNSD/ 2024-205 dell’11.7.2024, sul procedimento n. 241/TFNSD/2023-2024, pronunciata a seguito del deferimento della Procura Federale, con cui era stata irrogata nei confronti della stessa Società la sanzione della penalizzazione di quattro punti oltre l’ammenda di € 2.000,00 e, nei confronti dell’Amministratrice unica Sig.ra M.R., la sanzione della inibizione per quattro mesi, ritenuti entrambi responsabili, con la recidiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, CGS.
La Procura Federale avviava l’indagine con la segnalazione da parte della Co.Vi.So.C., in data 16.4.2024, per mezzo della quale, a seguito di controllo sulle scritture contabili, era emerso che, entro il termine del 18.3.2024, la Società Brindisi F.C. s.r.l. non aveva effettuato il pagamento delle ritenute irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo rispettivamente di € 37.651,00 e di € 71.760,00, in violazione dell’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF. La Società Brindisi F.C. s.r.l. ricorreva anche avverso altra decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, n. 0015/TFNSD/2024-2025 dell’11.7.2024, sul procedimento n. 240/TFNSD/2023-2024, emessa successivamente ad altro atto di deferimento nei confronti della stessa Società e della sua Amministratrice unica, Sig.ra M.R., con cui era stata irrogata nei confronti di quest’ultima la sanzione dell’inibizione per quattro mesi e nei confronti della Società la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica oltre l’ammenda di € 2.000,00, resisi entrambi responsabili, con la recidiva, della violazione dell’art. 18, comma 1, CGS.
Anche questo secondo procedimento era stato aperto a seguito della segnalazione alla Procura Federale da parte della Co.Vi.So.C., a causa di alcuni mancati o ritardati pagamenti di emolumenti, riferiti ad un considerevole numero di tesserati, per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, da parte della Società Brindisi FC. s.r.l. La Società, per mezzo del suo difensore, dapprima chiedeva il rinvio dell’udienza fissata per la trattazione dei due procedimenti e, successivamente, depositava una memoria difensiva unitamente a documenti attestanti la definizione delle pendenze economiche ed il verbale dell’assemblea dei soci della Brindisi F.C. s.r.l., da cui si evinceva l’entrata di nuovi soci e la nomina di un nuovo organo amministrativo. Il difensore della Società, durante l’udienza, oltre a domandare un secondo rinvio, che non veniva concesso, presentava istanza di riunione del giudizio per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva dei due procedimenti.
La Procura Federale si opponeva a tale ultima richiesta e domandava, con riferimento al procedimento n. 241/TFNSD/2023-2024, a carico della Società Brindisi F.C. s.r.l., l’irrogazione della sanzione di quattro punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025 e l’ammenda di € 2.000,00 a titolo di recidiva, oltre alla sanzione dell’inibizione per tre mesi, sempre a titolo di recidiva, nei confronti della Sig.ra M.R., all’epoca dei fatti, Amministratrice unica della Società. Riguardo al procedimento n. 240/TFNSD/2023-2024, considerando la recidiva di cui all’art. 18, comma 1, CGS, sempre nei confronti della Brindisi, l’Organo Inquirente chiedeva l’applicazione della sanzione di quattro punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025 e dell’ammenda di € 2.000,00, unitamente alla sanzione dell’inibizione per tre mesi, nei confronti della Sig.ra M.R. La Società deferita, in via preliminare, insisteva sulla riunione dei procedimenti e, in via subordinata, domandava l’applicazione di una sanzione più mite rispetto a quello richiesto dalla Procura Federale. In primo grado, veniva rigettata la richiesta di riunione dei procedimenti ritendo la connessione esclusivamente soggettiva e non anche oggettiva, in quanto i fatti contestati determinavano la violazione di distinti precetti federali.
Il Tribunale Federale Nazione, nel considerare comprovati i fatti contestati, irrogava, con riferimento al procedimento n. 241/TFNSD/2023-2024, la sanzione dell’inibizione per quattro mesi nei confronti della Sig.ra M.R. e, nei confronti della Società Brindisi F.C. s.r.l., la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025, oltre l’ammenda di € 2.000,00. Riguardo al procedimento n. 240/TFNSD/2023-2024, il Giudice Sportivo applicava la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025, nonché dell’ammenda di € 2.000,00 alla Società Brindisi F.C. s.r.l. e la sanzione dell’inibizione per quattro mesi nei confronti della Sig.ra M.R.
La Società Brindisi F.C. s.r.l. proponeva reclamo avverso i due provvedimenti emanati dal Tribunale Federale Nazionale con tre distinti motivi di impugnazione. Preliminarmente la Società impugnava il rigetto della richiesta di riunione dei due procedimenti in quanto, secondo la ricorrente, sussisteva una connessione oggettiva dovuta al fatto che sia il versamento all’Erario sia quello all’Inps si riferivano al pagamento delle retribuzioni e, pertanto, i due comportamenti da sanzionare non dovevano essere cumulabili: la violazione dell’obbligo di corresponsione delle retribuzioni renderebbe insussistenti quello di versamento delle ritenute Irpef e contributive, viceversa, se le retribuzione fossero state corrisposte, la Società avrebbe dovuto rispondere solo del mancato versamento degli oneri accessori. Con il secondo motivo di reclamo, la Società eccepiva il fatto che il Tribunale Federale Nazionale avrebbe dovuto valutare la continuazione dei fatti contestati di entrambi i giudizi.
A fondamento di tale assunto, la Società affermava che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il principio cardine della Giustizia sportiva è ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni, fatta salva l’ eventualità per il Giudice di un temperamento, come nel caso in esame. Con l’ultimo motivo di gravame, la reclamante evidenziava che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto che la Società Brindisi F.C. s.r.l., prima che venisse instaurato il giudizio, avesse provveduto a corrispondere delle retribuzioni e al versamento degli oneri Irpef e Inps e quindi, non considerando quanto sancito dall’art. 13, lett. c), CGS che prevede come meritevole di valutazione in favore dell’interessato l’avere riparato interamente al danno prima del giudizio. La Procura Federale, nel costituirsi in giudizio, eccepiva quanto dedotto dalla Società Brindisi F.C. s.r.l. depositando memorie controdeduttive.
Nel ritenere infondato il primo motivo di reclamo, l’Organo inquirente affermava che le due norme violate hanno la funzione di assicurare i controlli da parte dell’Autorità federale riguardo la regolarità e tempestività dei versamenti, accertandosi che ogni Società, bimestralmente, provveda sia alla remunerazione dei tesserati e sia, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Alla luce di ciò, i comportamenti incriminati non potevano configurare un’unica violazione bensì, due fatti autonomi disciplinarmente rilevanti. Con riferimento al secondo motivo, la Procura Federale riteneva priva di fondamento la richiesta dell’applicazione dell’istituto della continuazione, in quanto le violazioni contestate, l’una indipendente dall’altra, non avrebbero potuto determinare tale beneficio. Infine, l’Organo inquirente sottolineava che secondo la costante Giurisprudenza sportiva, il pagamento tardivo degli stipendi e le ritenute previdenziali non rientrano nell’assunto previsto dall’art. 13, lett. c), CGS.
La Corte Federale D’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva i reclami avanzati dalla Società Brindisi F.C. s.r.l. La Corte, preliminarmente, riteneva di dover procedere alla riunione dei due procedimenti esclusivamente per motivi di economia processuale senza, tuttavia, incidere sull’autonomia dei singoli ricorsi e non dovendo comportare nemmeno un nesso teologico fra i provvedimenti impugnati. Il Collegio, successivamente, rigettava gli altri due motivi di impugnazione, ritenendoli infondati.
Con riferimento al primo motivo, la Corte osservava che la riunione dei procedimenti è rimessa al potere discrezionale ed insindacabile del Giudice e che la Società reclamante aveva mosso il suo ragionamento sulla base di dover ritenere che le ritenute Irpef e i contributi Inps dovevano essere versati contemporaneamente alla corresponsione degli emolumenti dovuti ai tesserati, sostenendo, si ripete, che le due condotte non sarebbero dovute essere considerate cumulabili. In realtà, secondo la Corte non esisteva alcun collegamento funzionale tra il pagamento delle retribuzioni ed il versamento dei contributi Irpef e Inps, trattandosi, dunque, di condotte autonome dirette a ledere interessi giuridici ben distinti in quanto, la prima omissione costituisce un inadempimento di una obbligazione contrattuale, mentre la seconda ha natura pubblicistica.
La mancata corresponsione degli emolumenti ai tesserati di una Società non può essere ricollegata all’obbligo, in capo al datore di lavoro, di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali: sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha precisato che i contributi non costituiscono parte integrante del salario, ma un tributo e, in quanto tale, deve essere pagato comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalla vicende finanziarie dell’azienda. Ciò trova la sua ratio nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e, soprattutto, la necessità che vengano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali in favore dei lavoratori.
Altresì, il Giudice delle leggi ha affermato che “… il mancato adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione”. La Corte, pertanto, riteneva infondato il primo motivo di gravame, in quanto la Società errava nel sostenere che la mancata corresponsione degli emolumenti avrebbe reso impossibile il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Il Collegio, ancora, riteneva inammissibile il secondo motivo di gravame, riguardo il principio della continuazione dei reati, sollevato dalla Società. Questa Corte si era già espressa in merito, affermando che la continuazione, ex art. 81 c.p., istituto di diritto comune, anche se non espressamente previsto dall’art. 9 CGS, trova applicazione nell’ordinamento federale e che tale istituto presuppone la sussistenza di una serie di circostanze, quali: una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in momenti diversi; una serie di violazioni di legge; il collegamento tra le diverse condotte dirette all’esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Altresì, il Collegio evidenziava come il legislatore, con l’art. 5 della legge n. 251/2005, aveva introdotto il quarto comma all’art. 81 c.p. con cui ha aggravato il trattamento sanzionatorio per i recidivi reiterati, disponendo che, in tali casi, la pena non possa essere inferiore ad un terzo di quella prevista per il reato più grave. L’ordinamento sportivo, riprendendo quanto previsto dalla giurisprudenza statuale, ha sempre ritenuto che, affinché possa essere comprovata la continuazione dei reati, incombe sull’imputato l’onere di allegare gli specifici elementi posti alla base di tale istituto. Secondo la Corte, nel caso in esame, la difesa del Brindisi F.C. s.r.l. non aveva avanzato, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, alcuna richiesta di continuazione dei reati, la cui sollecitazione, nel secondo grado di giudizio, risultava una novità comunque infondata in quanto priva di un supporto probatorio riguardo la conformità del disegno della commissione dei fatti ascritti nei due procedimenti.
Ancora, come già evidenziato da questa Corte Federale, vi è una differenza sostanziale tra le sanzioni poste a carico delle persone e quelle nei confronti delle Società. Le prime, devono tenere conto sia della gravità della violazione sia della personalità dell’agente, deducibile da diversi fattori tra cui l’intensità del dolo, il grado della colpa e l’eventuale recidiva mentre; le seconde, invece, non posso tenere conto dell’imminente conflitto agonistico di interessi tra i vari attori della competizione. Nel primo caso, tuttavia, è concesso al Giudice di applicare le sanzioni tenendo conto della sussistenza o meno delle circostanze, tanto aggravanti quanto attenuanti e, quindi, permettendogli di aumentare o diminuire, anche al di sotto del minimo edittale, la pena; nel secondo caso, tale potere discrezionale non è riconosciuto poiché il giudicante deve contenere tale potere in limiti più angusti, potendo comunque esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita previsione normativa. Ciò perché la sanzione della penalizzazione in termini di punti in classifica va ad incidere indubbiamente nella sfera del sanzionato riflettendosi nei confronti dei competitori che potrebbero essere più o meno avvantaggiati dalla penalizzazione decretata dal Giudice nei confronti del responsabile. Tale sanzione, pertanto, si traduce in un danno nei confronti di una squadra e in un vantaggio per le altre.
Alla luce di quanto sopra descritto, l’eventuale applicazione dell’istituto della continuazione non avrebbe potuto determinare una sanzione al di sotto di due punti di penalizzazione, in quanto, contrariamente, avrebbe violato il principio dell’insormontabilità dei limiti edittali. Al fine di decidere, la Corte riteneva che non poteva trovare accoglimento nemmeno la richiesta del riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 13, lett. c), CGS proposta da parte ricorrente in quanto, sia l’omesso versamento degli emolumenti ai propri dipendenti, sia il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, costituiscono illeciti caratterizzati da mera condotta omissiva.
La giurisprudenza sportiva ha sempre affermato che “…la ratio di tutto il sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche professionistiche [è quello di] garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili criteri di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l’arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso, ivi compresa l’eventuale partecipazione alle competizioni europee” In conclusione, il Collegio affermava che, generalmente, sarebbe possibile commisurare la sanzione irrogata con conseguente riduzione della stessa per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti, ma non nel caso in esame poiché il dettato normativo dell’art. 33 CGS è chiaro nello stabilire che nei confronti della Società inadempiente la sanzione applicata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. g), CGS, è quella di almeno due punti di penalizzazione in classifica lasciando intendere che l’intenzione del legislatore sportivo è quello di indicare un limite al di sotto del quale non è possibile scendere. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale D’Appello respingeva i reclami proposti dalla Società Brindisi F.C. s.r.l. |
|
|
Avv. Ludovica Cohen |