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CORTE FEDERALE D’APPELLO 0018 2024-2025

Titolo/Oggetto

Decisione del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE ABRUZZO – DECISIONE N. 4 DEL 10.07.2024 – GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Federale D’Appello, Sez. I, decisione N. 0018/CFA/2024-2025 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0005/CFA/2024-2025 – Mario Luigi Torsello (Presidente), Angelo De Zotti (Componente relatore), Claudio Tucciarelli (Componente)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art.4, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

L’art. 6, comma 1, CGS stabilisce che: «La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali».

 

L’art. 31, commi 6 e 7, CGS dispongono che: «6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. 7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi».

 

L’art. 44 CGS prevede che: «1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori».

 

L’art. 51 sancisce che: «1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica. Le decisioni devono essere redatte, fatta eccezione per i casi previsti dal Codice, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate. Nei casi previsti dal Codice, al termine della udienza che definisce il giudizio, viene adottato il dispositivo della decisione. 2. I dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione. 3. In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva. 4. I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53. 5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari sono inserite nel Registro delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 112».

 

L’art. 103, comma 1, CGS dispone che: «1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima delladata fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. 3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento».

 

L’art. 94 ter, comma 5, dispone che: «Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Federale D’Appello – Sez. I, n. 0018/CFA/2024 – 2025, accoglie il reclamo proposto dalla Procura Federale Interregionale.

La vicenda esaminata trae origine dall’atto di deferimento emesso dalla Procura Federale Interregionale nei confronti del Sig. V.P. e della Società Miglianico Lanciano Football Club (già ASD Miglianico Calcio).

La Procura Federale Interregionale aveva contestato al Sig. V.P., all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Miglianico Lanciano Football Club (già ASD Miglianico Calcio), di aver violato gli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, CGS, sia in via autonoma che in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, per non aver corrisposto all’allenatore della Società Sig. T.M., entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, la somma accertata dal Collegio arbitrale presso la LND che si era pronunciato con lodo n. 34/72 del 14.12.2023, pubblicato con C.U. n. 6/2023 e notificato alla Società Miglianico Lanciano Football Club, a mezzo pec, in data 20.12.2023.

Il Procuratore Federale, altresì, aveva deferito la Società Miglianico Lanciano Football Club (già ASD Miglianico Calcio) a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS per la condotta posta in essere dal proprio Presidente, Sig. V.P.

 

Successivamente, la Società deferita aveva presentato reclamo dinanzi il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo.

Il Giudice Sportivo, accertate le violazioni di cui al deferimento, respingeva  il reclamo proposto da parte della Società Miglianico Lanciano Football Club e, nonostante avesse constatato la chiara ed inequivocabile responsabilità in capo al Presidente della Società, irrogava alla stessa esclusivamente la sanzione dell’ammenda di € 600,00, omettendo di infliggerle anche la sanzione della penalizzazione di una giornata da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025, richiesta all’uopo dalla Procura Federale Interregionale in quanto normativamente prevista.

A seguito della decisione del Giudice di prime cure, il Procuratore Federale proponeva appello con i motivi che seguono: incongruità della sanzione inflitta, violazione ed errata applicazione dell’art. 31, comma 6, CGS e violazione degli artt. 44 e 51, CGS per difetto di motivazione.

La Società Miglianico Lanciano Football Club si costituiva in giudizio senza produrre alcuna memoria difensiva.

 

La Corte Federale D’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva il reclamo avanzato dalla Procura Federale Interregionale.

Il Collegio, nel corso dell’udienza, si era riservato di valutare la richiesta istruttoria presentata dal Miglianico Lanciano Football Club, per mezzo del suo difensore, unitamente alla prova del pagamento emesso all’allenatore Sig. T.M., in forza della decisione del Collegio arbitrale presso la LND.

A sostegno di tale istanza, il difensore della Società evidenziava che,  a seguito dell’atto di successione della Società Miglianico Lanciano Football Club alla ASD Miglianico Calcio e la cessazione delle funzioni del Sig. V.P., si ricorda all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società Miglianico Lanciano Football Club, l’attestazione dell’avvenuto pagamento, nei termini,  delle somme dovute all’allenatore, doveva essere rilevata dalla nuova gestione e, pertanto, sottolineava l’insussistenza dei presupposti per il deferimento e della conseguente sanzione irrogata al Miglianico Lanciano Football Club.

 

A tale richiesta, si opponeva la Procura Federale deducendo che, come affermato da costante giurisprudenza delle diverse Corti Sportive, veniva esclusa l’ammissibilità della produzione di prove e/o istanze di acquisizione di documenti formulate in sede di appello.

La Corte, alla luce di quanto sopra, rigettava la richiesta istruttoria avanzata dal difensore della Società, ritenendola inammissibile.

Il Collegio, difatti, sottolineava che il processo sportivo si basa sul principio di informalità, assunto considerato strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, finalizzato a realizzare il giusto processo sportivo e ad assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e della regolare attività federale.

 

Il Collegio, ancora, affermava che il termine previsto dall’art. 103, comma 1, CGS, deve essere inteso fissando il petitum e la causa petendi, unitamente anche ai mezzi di prova di cui si chiede l’ammissione, non precludendo, tuttavia, la mera costituzione in giudizio di colui che intende solamente difendersi dalle richieste della parte reclamante e che, pertanto, può avvenire anche direttamente ed oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo.

La Corte, altresì, precisava che, in virtù del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, è consentito alla parte che intende solo replicare agli argomenti avversari, costituirsi in giudizio per la prima volta in appello, ma che la stessa parte non può domandare la produzione di nuovi documenti in tale sede.

 

La richiesta avanzata dal difensore del Miglianico Lanciano Football Club, dunque, risultava in violazione dei principi generali e non derogabili, che concernono il principio del contraddittorio; nello specifico, le regole sulla produzione di documenti e sulla relativa tempestività.

Il Collegio, inoltre, sottolineava che la prova del pagamento delle somme, dovute all’allenatore Sig. T.M., presentata dalla Società Miglianico Lanciano Football Club, non era mai stata prodotta e menzionata nel giudizio di primo grado e che tale pagamento doveva avvenire entro trenta giorni dalla pronuncia del Collegio Arbitrale della LND, quando il Sig. V.P. ricopriva ancora il ruolo di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza.

Per tutto quanto sopra descritto, la Corte rigettava l’istanza istruttoria presentata dalla Società deferita; viceversa, riteneva fondati i motivi di merito avanzati dalla Procura Federale.

 

Con riferimento al primo motivo di gravame, la Corte riteneva che la condotta oggetto di contestazione integrava la violazione dell’art. 31, comma 6, CGS secondo cui il mancato pagamento nei termini previsti dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale Federale Nazionale, determina la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della Società resasi responsabile.

La medesima sanzione si applica anche qualora la Società non dovesse provvedere al pagamento delle somme accertate, entro trenta giorni, dalla comunicazione del lodo emesso dal Collegio Arbitrale della LND.

 

Nel caso in esame, il Presidente Sig. V.P., all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, non aveva dimostrato di aver corrisposto le somme dovute all’allenatore Sig. T.M. entro il termine di trenta giorni.

Tale condotta integrava pacificamente la violazione della norma sopracitata.

Il Collegio, inoltre, precisava che la Procura Federale Interregionale, nel procedimento di primo grado aveva chiesto nei confronti della Società Miglianico Lanciano Football Club, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 600,00 e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024-2025.

 

La Corte, a sostegno delle proprie ragioni, riteneva fondato anche il secondo motivo di merito con cui veniva dedotto il vizio di difetto di motivazione riguardo la mancata irrogazione alla Società della penalizzazione di un punto in classifica.

Secondo costante giurisprudenza della Corte Federale, nell’irrogare la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, non esiste una graduazione che prenda in considerazione la gravità dell’infrazione, come avviene per le persone fisiche, né è concesso al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale, ciò in virtù del principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare distorsioni nei campionati.

Preme sottolineare come l’Ordinamento Sportivo è solamente in parte equiparabile all’Ordinamento penale in quanto, per quest’ultimo, la funzione principale della pena è la rieducazione del condannato, mentre per l’Ordinamento Sportivo la sanzione ha principalmente uno scopo e una funzione retributiva e di restituzione della par condicio nelle competizioni agonistiche.

 

Con riferimento a questo ultimo assunto, occorre evidenziare la fondamentale differenza tra le sanzioni poste a carico delle persone fisiche e quelle poste a carico delle Società.

Le prime, richiedono l’esigenza di dover essere calcolate considerando la gravità della violazione e la personalità dell’agente, nonostante sia concesso al Giudice di applicare le sanzioni tenendo conto della sussistenza o meno delle circostanze, tanto aggravanti quanto attenuanti e quindi, permettendogli di aumentare o diminuire, anche al di sotto del minimo edittale, la pena.

 

Nell’irrogare le sanzioni nei confronti delle Società non possono essere considerati gli interessi tra i vari attori della competizione, dovendo il giudicante, necessariamente, contenere la pena nei limiti più angusti, esercitando tale potere nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali.

In conclusione, il Collegio riteneva fondato anche il secondo motivo di gravame presentato della Procura Federale Interregionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale D’Appello accoglieva il reclamo proposto dalla Procura Federale Interregionale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irrogava alla Società Miglianico Lanciano Football Club (già A.S.D. Miglianico Calcio) la sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024-2025, confermando nel resto.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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