Riducibilità delle clausole penali in sede giudiziale (Arbitrato del Collegio di Garanzia – Lodo n. 4 – Anno 2021, del 19.2.2021)
Titolo |
Riducibilità delle clausole penali in sede giudiziale |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Arbitrato del Collegio di Garanzia – (Lodo n. 4 – Anno 2021, del 19.2.2021) |
Massima |
L’entità di una clausola penale presente in un contratto di mandato che lega un agente sportivo ad un atleta tesserato può essere ridotta in sede giudiziale, qualora essa risulti eccessivamente onerosa rispetto al danno patito. |
Keywords |
clausola penale, agenti sportivi, recesso; giusta causa; riduzione per equità |
Commento |
L’arbitrato in oggetto vedeva come parti contrapposte un calciatore ed il suo precedente agente sportivo, tra i quali vigeva un mandato che, al proprio interno, presentava una clausola penale in caso di revoca dello stesso al ricorrere di determinate condizioni.
In ragione di tale premessa, l’agente sportivo chiedeva che il Collegio arbitrale disponesse il pagamento della cifra dovutagli a titolo di clausola penale per il recesso ingiustificato del calciatore, mentre il mandante, mettendo in rilievo che il mancato pagamento, come anche la stessa revoca del mandato, fosse giustificabile alla luce della condotta adottata dal mandatario, si opponeva a tale pretesa.
Il Collegio, dunque, rilevando che la clausola penale invocata presentava tutti i requisiti di forma e di merito necessari per produrre i propri effetti, accoglieva le pretese dell’agente sportivo, condannando il calciatore al pagamento della clausola penale, il cui importo, tuttavia, veniva ridotto.
L’ordinamento civile, recepito dalla giustizia sportiva, attribuisce all’organo giudicante il potere di ridurre in via equitativa l’entità di una clausola penale, qualora questa sia manifestamente eccessiva.
Ciò che rende particolarmente interessante il lodo in questione è il fatto che il Collegio, al momento di ridurre la somma dovuta a titolo di penale, ha chiarito il parametro da prendere in considerazione per rideterminare l’importo dovuto, costituito dal corrispettivo per la prestazione professionale resa dall’agente che, nel caso di specie, era una percentuale sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dai contratti stipulati dal medesimo nel corso della durata del mandato.
Secondo il Collegio, nel caso di specie, l’importo dovuto all’agente avrebbe dovuto essere calcolato oltre che sulla retribuzione fissa del calciatore anche su quella variabile e sull’indennità di trasferta, con conseguente stima, da parte del Collegio, delle somme potenzialmente percepibili dall’agente. All’esito di questa valutazione il Collegio ha proceduto alla riduzione equitativa della penale, fornendo un utile precedente da adottare in future vertenze sul punto. |
Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |