Parere n. 6/2018 "Limiti al mandato di Presidente e degli organi direttivi del Coni, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate"
Titolo |
Limiti al mandato di Presidente e degli organi direttivi del Coni, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Parere del Collegio di Garanzia – Sezione Consultiva (Parere n. 6 – Anno 2018, del 28.9.2018 e depositato il 1.10.2018) |
Massima |
In tema di limiti posti al numero di mandati di Presidente e di organi direttivi del Coni, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, la Legge 11.1.2018, n. 8, dispiega i suoi effetti retroattivamente, essendo applicabile anche nei confronti di soggetti che hanno ricoperto tali cariche in un periodo precedente alla sua entrata in vigore. L’esigenza di tutelare il principio di democraticità, evitando il consolidarsi di situazioni di potere, prevale sul divieto generale di retroattività della legge. |
Keywords |
Retroattività; limite ai mandati; principio di democraticità; |
Commento |
Nel caso in esame, la sezione consultiva del Collegio di Garanzia del CONI è stata interpellata dal Commissario Straordinario della FIGC a fornire il proprio parere su quanto disposto dalla legge n. 8 del 11 gennaio 2018 in tema di numero massimo di mandati previsti per talune cariche federali, quali quelle di Presidente e Consigliere Federale. L’art. 2 della legge ha, infatti, modificato l’art. 16, co. 2 del d.lgs n. 242/1999, prevedendo che “….Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati”, intendendosi per presidente e organi direttivi, quelli del CONI, FSN, DSA, EPS e CIP (e relative Federazioni). Lo scopo della legge in parola, individuato dal Collegio, è quello, in buona sostanza, di evitare il consolidarsi di situazioni di potere. Venendo ora alle questioni poste all’attenzione del Collegio, un primo quesito concerne l’efficacia retroattiva della l. 8/2018, ossia se la condizione di ineleggibilità per superamento del limite dei tre mandati sia applicabile al Presidente o al Consigliere Federale eletti successivamente all’entrata in vigore della normativa, ma che hanno coperto tali cariche anche in un periodo antecedente. In merito a tale questione, il Collegio fa presente che l’art. 6, co.4, della l. 8/2018 prevede che “I presidenti e i membri degli organi direttivi […] che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno raggiunto il limite di cui all’art. 16, co. 2 […] possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato”. La norma, afferma il Collegio, da un lato salvaguarda la continuità del mandato, dall’altro, però, pone come requisito quello di essere in carica alla data di entrata in vigore della legge. Ciò significa che coloro i quali hanno svolto per tre mandati il ruolo di Presidente o di Consigliere Federale e sono stati eletti per un quarto mandato dopo l’entrata in vigore della l. 8/2019 decadranno dalla carica ricoperta. Dal momento che il quesito posto dal Commissario Straordinario della FIGC faceva riferimento ad un Consigliere Federale eletto il 28 maggio 2018 (successivamente all’entrata in vigore della legge) che partecipava al Consiglio quale membro di diritto e che aveva già ricoperto più di tre mandati, il Collegio ha concluso stabilendo per la decadenza dalla carica di Consigliere per assenza dei requisiti previsti ex lege. Alla medesima conclusione si giunge anche per il successivo quesito sottoposto al Collegio, in cui è stato chiesto se il limite di tre mandati debba applicarsi anche nei confronti di coloro che abbiano svolto il mandato di Presidente Federale (o di Consigliere) prima dell’entrata in vigore della l. 8/2018. Invero, l’art. 6, co.4, sopra citato salvaguarda unicamente chi è in carica al momento dell’entrata in vigore della legge. Pertanto, non potrà essere rieletto per un quarto mandato per il ruolo di Presidente o di Consigliere Federale chi ne ha già svolti tre prima, anche se prima dell’entrata in vigore della l. 8/2018. Si evidenzia, altresì, che il Collegio ha affermato che, nel computo dei mandati espletati in qualità di Consigliere e di Presidente, i medesimi non si sommano fra di loro, in quanto la norma ha voluto dare rilevanza alla qualità dell’incarico ricoperto, differenziando nello specifico il ruolo di Presidente da quello di Consigliere. Al contrario, sottolinea il Collegio, non rileva, ai fini del calcolo dei mandati, il fatto che un soggetto sia stato eletto Consigliere o abbia ottenuto il suo ruolo di diritto, in virtù di una sua specifica qualifica. Da ultimo, il Collegio tiene a precisare che, nel computo dei mandati espletati, non rileva, altresì, la circostanza che un mandato possa essersi esaurito in periodo inferiore ai quattro anni previsti dalla legge, poiché ciò che importa è unicamente il numero di mandati. |
Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |