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La decorrenza del termine di decadenza stabilito dall’art 3.2 del Regolamento Arbitrale. Decisione del Collegio Arbitrale – Lodo arbitrale (lodo n. 4 – Anno 2022, del 13.05.2022 e depositata il 16.05.2022)

Titolo

La decorrenza del termine di decadenza stabilito dall’art 3.2 del Regolamento Arbitrale

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio Arbitrale – Lodo arbitrale (lodo n. 4 – Anno 2022, del 13.05.2022 e depositata il 16.05.2022)

Massima

Il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale non decorre dalla violazione in quanto astrattamente contestabile, ma solo dal successivo momento dell’effettiva contestazione dell’inadempimento.

Keywords

Termine decadenza - messa in mora.

Commento

Il lodo in questione vede contrapposte un’agenzia di consulenza sportiva ed una società sportiva militante nel campionato di Serie A (FIGC).

Nel caso di specie, parte istante (l’agenzia) avanzava al Collegio Arbitrale la richiesta di pagamento del compenso dovutagli a seguito dell’assistenza fornita alla società calcistica nella trattativa finalizzata all’acquisto del diritto delle prestazioni sportive di un giocatore croato.

Parte resistente, nei propri atti difensivi, sollevava l’eccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato per decorrenza del termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2. del Regolamento arbitrale. Tale disposizione, infatti, prevede che: “la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia”.

Sul punto il Collegio evidenzia che la decorrenza del termine di 20 giorni per introdurre il procedimento arbitrale inizia a decorrere dal giorno della contestazione della violazione e non dal giorno in cui quest’ultima viene commessa.

Tale pronuncia risulta essere di assoluto rilievo in quanto, non solo conferma una volta di più l’interpretazione fornita nel lodo arbitrale n. 10/2021, ma consolida ulteriormente il nuovo orientamento del Collegio, ribaltando conseguentemente la precedente lettura che calcolava il decorso del suddetto termine a partire dal momento della violazione.

Questa visione trovava il suo fondamento nel principio della mora ex re (art. 1219, comma 2, n.3, c.c.), con il conseguente ancoraggio del dies a quo al momento in cui la violazione si consuma e, dunque, all’atto della scadenza della pertinente obbligazione, senza la necessità di apposita messa in mora.

Nella pronuncia in oggetto, il Collegio, invece, ribadisce che l’espressione utilizzata nell’art. 3, comma 2, del Regolamento, ovvero “violazione contestata”, equivale, nella sostanza e nel contenuto, a quella di “contestazione della violazione”.  

Secondo l’organo giudicante, infatti, risulta del tutto logico che siano le stesse parti, titolari di tali diritti, a stabilire se, e fino a quando, un ritardo nell’inadempimento della controparte possa essere tollerato senza, perciò, far decorrere il termine decadenziale dei 20 giorni.

Autore

Cristiano Novazio  (Avvocato in Milano)

 

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