Inammissibilità del ricorso privo di procura speciale. Decisione del Collegio di Garanzia – Terza Sezione (Decisione n. 75 – Anno 2021, del 5.3.2021 e depositata il 10.9.2021)
Titolo |
Inammissibilità del ricorso privo di procura speciale |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Collegio di Garanzia – Terza Sezione (Decisione n. 75 – Anno 2021, del 5.3.2021 e depositata il 10.9.2021) |
Massima |
Il ricorso proposto davanti al Collegio di Garanzia dev’essere corredato di apposita procura speciale alle liti, conferita all’avvocato difensore anteriormente all’introduzione del ricorso e successivamente alla sentenza impugnata, pena l’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio. |
Keywords |
Procura speciale, vizi di forma, cause di inammissibilità. |
Commento |
Nella decisione in oggetto il Collegio di Garanzia dello Sport ha rigettato il ricorso, perché affetto da un vizio insanabile: il difetto di procura speciale alle liti conferita all’avvocato difensore della parte ricorrente.
Tale vizio costituisce motivo assorbente di qualsivoglia altra questione di fatto o di diritto allegata e comporta l’inammissibilità del ricorso proposto di fronte all’Organo Collegiale.
Nella decisione in commento, inoltre, l’autorità giudicante ha spiegato la ratio sottesa a tale regola, avvalendosi anche della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ed offrendo alcuni ulteriori spunti circa i requisiti che una procura speciale alle liti debba presentare.
Vengono chiaramente richiamati gli artt. 125 e 365 c.p.c., che inseriscono la presenza di una procura speciale alle liti in forma scritta tra i requisiti essenziali del ricorso per Cassazione – e per analogia al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport – pena l’inammissibilità dello stesso.
Tale regola deve essere intesa come eccezione al generale principio di libertà delle forme sancito dall’art. 121 c.p.c., secondo il quale un atto processuale, fuori dei casi previsti dalla legge, non deve rispettare particolari requisiti di forma, purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo.
Tuttavia, come evidenzia lo stesso Collegio, affinché la procura conferita possa ritenersi idonea è necessario che essa sia sottoscritta in data successiva a quella della sentenza impugnata, diversamente mancando il requisito della specialità della procura.
Per proporre il ricorso per Cassazione – continua il Collegio – la procura non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata.
In conclusione, è proprio nella genericità, se non nella completa assenza della procura, come nel caso di specie, che deve ravvisarsi l’impossibilità per il difensore di esercitare lo ius postulandi necessario per poter rappresentare la parte assistita nel giudizio di legittimità. |
Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |