Impugnabilità di una decisione per vizio di motivazione di fronte al Collegio di Garanzia. Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 38 – Anno 2021, del 28.4.2021 e depositata il 18.5.2021)
Titolo |
Impugnabilità di una decisione per vizio di motivazione di fronte al Collegio di Garanzia |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 38 – Anno 2021, del 28.4.2021 e depositata il 18.5.2021) |
Massima |
Affinché una decisione della Corte Federale d’Appello possa essere impugnata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport per vizio di motivazione è necessario che il vizio comprometta la coerenza e l’esistenza della decisione impugnata e che la sua sanatoria possa condurre alla riforma della decisione stessa. |
Keywords |
Vizio di motivazione, mezzi d’impugnazione, giudizio di legittimità |
Commento |
Come è noto, una decisione della Corte Federale d’Appello può essere impugnata di fronte al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, a norma di quanto stabilito dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
Tuttavia, spesso si assiste alla dichiarazione di improcedibilità o al rigetto di domande di riforma formulate da tesserati e affiliati, in quanto, sebbene formalmente fondate su uno dei predetti motivi, non viene riscontrata l’effettiva ricorrenza di una violazione di diritto o di un vizio di motivazione.
Nella decisione in oggetto, il Collegio, pur respingendo il ricorso per vari e diversi motivi da quelli appena accennati, tra cui la litispendenza e la tardività dell’impugnazione, ha voluto fare chiarezza su quali siano i criteri utili ad individuare esattamente il vizio di motivazione.
Infatti, avvalendosi del supporto di una nutrita giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Civile, il Collegio evidenzia come non sia sufficiente la presenza di un qualsiasi vizio di motivazione della sentenza impugnata perché questa sia sottoponibile al vaglio di legittimità dello stesso, ma piuttosto che debbano ricorrere determinati requisiti: è necessario in primis che si tratti di un vizio atto ad inficiare l’esistenza stessa della motivazione e, in secondo luogo, che dalla sanatoria del vizio possa derivare una riforma della decisione.
Sarà quindi impugnabile, a detta del Collegio, una decisione la cui motivazione risulti contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, quindi una motivazione che non consenta di comprendere la coerenza interna della decisione stessa, mentre il decisum non sarà contestabile nel caso di vizio che si risolva in una semplice critica della motivazione, cioè in una pretesa revisione del “ragionamento decisorio” adottato dal Giudice di merito. |
Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |