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Eccezioni al divieto di nova in appello. Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 91 – Anno 2021, del 7.10.2021 e depositata il 18.10.2021)

Titolo

Eccezioni al divieto di nova in appello

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Prima Sezione (Decisione n. 91 – Anno 2021, del 7.10.2021 e depositata il 18.10.2021)

Massima

Non sono proponibili in sede di appello le eccezioni che non siano state proposte nel precedente grado di giudizio, salvo che la parte non abbia potuto sollevarle in precedenza per causa ad essa non imputabile.

 

È compito del giudice di appello verificare in concreto la conoscibilità e la disponibilità, al tempo del giudizio introduttivo, degli elementi di fatto su cui poggia l’eccezione formulata, comportandone l’omissione motivo di ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Keywords

Eccezioni al divieto di nova, vizio di motivazione

Commento

Con la decisione in oggetto il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto con rinvio il ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte Federale di Appello per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio.

 

In sede di appello, l’odierno ricorrente eccepiva, in via preliminare, l’estinzione del procedimento per mancata notifica del deferimento.

 

Ad avviso della Corte d’Appello le censure avanzate dal ricorrente dovevano considerarsi inammissibili in quanto non sollevate in primo grado e, comunque, prive di fondamento visto che l’atto era stato considerato notificato per compiuta giacenza.

 

Tale motivazione è stata considerata dal Collegio di Garanzia insufficiente a giustificare il rigetto del ricorso da parte della CFA.

 

Per comprendere appieno la ragione di tale censura da parte del giudice di legittimità, occorre fare brevi cenni al principio invocato dalla Corte d’Appello. È, infatti, principio generale e fondante dell’ordinamento quello secondo cui l’oggetto del gravame di merito debba coincidere con quello esaminato in primo grado, senza che il petitum o la causa petendi possano essere ampliati con la proposizione di nuove domande o di nuove prove (c.d. divieto di nova, art. 345 c.p.c.).

 

Tuttavia, nel caso che qui interessa, il tesserato, non avendo avuto notizia effettiva dell’apertura del procedimento disciplinare a suo carico, non aveva avuto l’effettiva possibilità di difendersi davanti al giudice di primo grado, vedendosi costretto a sollevare, per la prima volta, qualunque eccezione di fronte alla Corte Federale d’Appello.

 

Come noto, gli istituti che comportano la cristallizzazione dei fatti non contestati, che per tale ragione si considerano pienamente provati (art. 115 c.p.c.), non sono applicabili nei confronti della parte contumace e, per la stessa ragione, sfuggono al generale divieto di nova le allegazioni non producibili in primo grado per causa non imputabile alla parte che vi dia impulso.

 

Secondo il Collegio, se è vero che l’accertamento documentale circa l’effettiva notificazione dell’atto di deferimento è precluso in sede di legittimità, in quanto comporterebbe una nuova rivalutazione dei fatti, tuttavia, è ben possibile verificare se il Giudice del merito abbia motivato la propria decisione in modo illogico, contraddittorio, ovvero lacunoso.

 

In proposito, secondo il Collegio, la CFA - che pur aveva contezza della mancata partecipazione del ricorrente al giudizio di primo grado - avrebbe dovuto premurarsi di verificare se effettivamente l’atto di impulso processuale della Procura fosse giunto nella sfera di conoscenza del ricorrente ed accertare, mediante il conforto documentale, che la notifica si fosse perfezionata.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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