Decisione n. 68, anno 2018. "Rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa"
Titolo |
Rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Collegio di Garanzia – Sezione Quarta (Decisione n. 68 – Anno 2018, pronunciata il 23.7.2018 e depositata il 12.10.2018) |
Massima |
Il pieno rispetto dei principi del giusto processo, del contraddittorio e del diritto di difesa impone che i fatti oggetto di contestazione siano compiutamente definiti nell’atto iniziale del procedimento sanzionatorio, o in eventuali successive integrazioni, in modo da consentire all’incolpato di predisporre una completa ed efficace difesa. È esclusa la possibilità che l’Organo giudicante possa liberamente ricercare e valutare fatti diversi e ulteriori che non risultino da un atto di deferimento. La modifica d’ufficio anche parziale del tema del decidere, sganciata da una attività di formale e preventiva contestazione da parte del soggetto a ciò deputato, infatti, altera, inevitabilmente, il contraddittorio e influisce anche sulla terzietà del giudice, che finisce per assumere un ruolo attivo nella costruzione dell’accusa |
Keywords |
Giusto processo; deferimento; poteri degli organi giudicanti; diritto di difesa; giudicato extra petita |
Commento |
Nel 2012, il ricorrente riceveva la somma di € 15.000 per la comproprietà del cavallo Clover Lucky. I successivi problemi fisici del cavallo inducevano le parti a risolvere consensualmente il contratto e il ricorrente si impegnava alla restituzione della somma, riconoscendosi debitore ed emettendo una serie di cambiali nel 2012 e, successivamente, nel 2014. La Procura Federale ha evidenziato come la mancata restituzione dell’importo di €15.000,00 avesse rilevanza disciplinare, tenuto conto che l’accordo era intervenuto tra due tesserati FISE e che oggetto di compravendita era un cavallo all’epoca iscritto nei ruoli federali. Il reclamante ha dedotto la violazione dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte Federale d’Appello avrebbe posto a base della sanzione l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle cambiali, che sarebbe un fatto diverso rispetto a quello oggetto di contestazione. La Corte avrebbe quindi individuato, “motu proprio”, un illecito che è estraneo all’atto di deferimento, che aveva fatto riferimento unicamente alla mancata restituzione della somma percepita per la compravendita del cavallo e alle cambiali emesse nel 2012. Il Collegio di Garanzia ha ritenuto fondata la censura riguardante la violazione dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia, nella parte in cui il ricorrente lamenta che il Tribunale Federale e la Corte Federale d’Appello hanno posto a base del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare, e quindi della sanzione comminata, non solo la mancata restituzione dell’importo ricevuto per la vendita del cavallo, ma (anche) l’inadempimento dell’obbligo di pagamento di cambiali emesse nel 2014 e quindi di un fatto almeno in parte diverso rispetto a quello oggetto di contestazione. |
Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |