Decisione n. 19, anno 2018. “Applicazione di principi penalistici al processo sportivo”
Titolo |
Applicazione di principi penalistici al processo sportivo |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Collegio di Garanzia – Sezione Prima (Decisione n. 19 – Anno 2018, pronunciata il 28.3.2018 e depositata il 10.4.2018) |
Massima |
In assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia che sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall’art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. |
Keywords |
ordinamento sportivo e ordinamento statale; processo sportivo; principi penalistici; divieto di analogia; |
Commento |
Nella fattispecie in esame, la ASD Taurisano impugnava la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Puglia, dolendosi del fatto che quest’ultima avesse non correttamente valutato i fatti avvenuti in occasione della gara. In particolare, la ricorrente aveva indicato sulla distinta consegnata all’arbitro un numero di calciatori di riserva superiore rispetto a quello consentito dalla normativa, secondo cui si possono portare in panchina soltanto sette calciatori (la ricorrente ne aveva indicati nove). Il Giudice Sportivo comminava alla ricorrente la sanzione dell’ammenda di €200,00, ritenendo che la violazione contestata non fosse tipizzata quanto alla sanzione applicabile. La Corte d’Appello Territoriale, previa riforma della decisione del Giudice Sportivo, irrogava, invece, la sanzione della perdita della gara, sul presupposto che l’inserimento di due calciatori in più rispetto a quelli consentiti integrasse una ipotesi di alterazione dello svolgimento della gara a cui conseguirebbe la sanzione della perdita della stessa. Secondo la Corte, poi, il fatto che l’art. 17 Codice Giustizia Sportiva FIGC non prevedesse una sanzione per la violazione del numero dei sostituti non poteva essere addotta come tesi difensiva, in quanto sarebbe derivata una non adeguata sanzione per una condotta incidente sul regolare svolgimento della gara. Il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso della ASD Taurisano, ribadendo che i criteri cui ispirarsi sono, da un lato, quelli propri dell’ordinamento sportivo e, dall’altro, in assenza di questi, quelli dell’ordinamento generale. Questa regola è espressamente prevista nell’articolo 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI che rinvia ai principi del processo civile “per quanto non previsto dal Codice”. Nella decisione in commento, tale principio è stato sviluppato in modo innovativo dal Collegio, che ha affermato che spesso deve ritenersi applicabile al contesto sportivo anche talun principio penalistico generale, che trova ingresso a favore dell’incolpato, anche in ambito civilistico. La Corte ha sottolineato che le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall’art. 17 del Codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Ad avviso del Collegio, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative, in applicazione del principio generale penalistico del nullum crimen, nulla poena sine lege, con la conseguenza che, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall’art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale “ le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. |
Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
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