Commento
|
La vicenda esaminata dalla pronuncia in commento trae origine dal mancato inserimento della società ASD Elite Sambenedettese da parte del Comitato Regionale Marche FIGC - LND nelle graduatorie di ammissione del Campionato Regionale nelle categorie Allievi e Giovanissimi.
Conseguentemente, la Società, dolendosi del rigetto della propria richiesta di ammissione al Campionato Regionale, si risolveva ad impugnare il provvedimento del Comitato Regionale mediante ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
Tra i motivi posti a fondamento del ricorso emergeva la pretesa violazione da parte del provvedimento impugnato dei limiti, nella specie recati dalle disposizioni normative emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, entro i quali soltanto il Comitato Regionale avrebbe potuto stabilire i criteri di ammissione delle società al campionato.
A sostegno della propria impugnazione, la società ricorrente evidenziava inoltre il contrasto del provvedimento adottato dal Comitato Regionale con i principi di legalità, irretroattività e tipicità della sanzione sportiva. Il ricorso viene dichiarato inammissibile con la decisione oggetto di esame, mediante la quale il Collegio di Garanzia dello Sport effettua importanti considerazioni in merito alla perimetrazione della propria competenza quale giudice di unico grado e di merito.
Deve essere premesso che il Collegio di Garanzia dello Sport è dotato di due distinti ambiti di competenza, potendosi pronunciare, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS del CONI, quale giudice di ultimo grado e di legittimità in relazione alle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale non ulteriormente impugnabili, e, ai sensi dell’art. 54, comma 3, CGS del CONI, quale giudice di unico grado e di merito in relazione ad un novero di controversie espressamente determinate.
Rientrano in questo ambito le controversie espressamente devolute alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport dalle disposizioni del CGS del CONI, dalle delibere della Giunta nazionale del CONI e dagli Statuti e Regolamenti federali definiti d’intesa con il CONI, nonché le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI e all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI.
In particolare, nel caso di specie venivano in rilievo le previsioni recate dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI e dal Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016, in base alle quali risultano devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, quale giudice di unico grado e di merito, nell’ambito di un giudizio che si svolge con rito accelerato, le controversie relative all’impugnazione dei provvedimenti emessi dal Consiglio Federale della FIGC, in materia di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio.
Rispetto a tale previsione risulta evidentemente difforme il caso oggetto della pronuncia in esame, relativo ad un provvedimento di esclusione da una competizione sportiva dilettantistica emanato da un Comitato Regionale della FIGC, evidentemente diverso dal provvedimento di iscrizione ai campionati nazionali professionistici di calcio emesso dal Consiglio Federale della FIGC, cui le disposizioni richiamate fanno riferimento.
La non sussumibilità del caso concreto nella previsione astratta pone la questione di diritto relativa alla possibilità di applicare in via analogica la disciplina relativa alla determinazione delle ipotesi in cui il Collegio di Garanzia dello Sport si pronuncia quale giudice di unico grado e di merito.
La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport quale giudice di unico grado e di merito è tuttavia dotata di carattere eccezionale o residuale, in ciò contrapponendosi alla competenza quale giudice di ultimo grado e di legittimità, dotata invece di vocazione generale. Tale assunto trae un fondamento testuale nella puntuale definizione, da parte dell’art. 54, comma 3, CGS del CONI, degli ambiti di competenza nei quali il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice di unico grado e di merito. Tale previsione si distingue con evidenza dal tenore letterale dell’art. 54, comma 1, CGS del CONI, che definisce invece in termini di generalità la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport quale giudice di ultimo grado e di legittimità.
A supporto della medesima conclusione, può essere altresì richiamato un argomento di tipo sistematico o funzionale, basato sul ruolo assunto dal Collegio di Garanzia dello Sport quale giudice di legittimità nel sistema della giustizia sportiva. In via generale, gli atti federali trovano infatti la propria sede naturale di impugnazione davanti agli Organi di Giustizia Federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale, la controversia potrebbe essere sottoposta alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport. Di conseguenza, le ipotesi di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport quale giudice di unico grado e di merito non possono che assumere portata eccezionale e residuale, necessitando di un fondamento positivo espresso.
Dando seguito ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, il Collegio di Garanzia dello Sport afferma dunque il carattere eccezionale e residuale della propria competenza quale giudice di unico grado e di merito, con la conseguente impossibilità di ricondurre nell’ambito di tale cognizione controversie non menzionate in una disposizione espressa.
|