CGdS Sezione Consultiva - 4 Febbraio 2015 Ambito di applicazione art. 65 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva
Viene richiesto di conoscere quale debba essere considerato l’ambito di applicazione dell’art. 65, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva ove statuisce che “le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale e per le quali il termine per l’istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all’Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta Corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili”.