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CGdS I Sezione - 3 Giugno 2015 Luca Bertagnolli/FISI

Preliminarmente il Collegio, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente in ordine ala richiesta di accesso agli atti, dichiarava, sul punto, la cessazione della materia del contendere.

In ordine alla domanda, il Collegio rileva che la stessa è ammissibile ai sensi dell’art.12 bis dello Statuto del CONI: il Collegio di Garanzia dello Sport è, infatti, organo di ultimo grado della Giustizia Sportiva e, ai sensi dell’art.54 del Codice di Giustizia Sportiva, ha giurisdizione su tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale.

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